Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 636 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il TAR accerta l’inadempimento e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di centoventi giorni, nominando per l’ulteriore inottemperanza il Commissario ad acta con facoltà di delega. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è inammissibile quando la statuizione del titolo esecutivo che riconosce la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, risulti satisfattiva anche per l’ulteriore ritardo. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile se è prodotta copia asseverata della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato e se è dimostrata la notifica del titolo esecutivo, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per quattro anni scolastici, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno, per l’importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori di legge.

L’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza. Nel ricorso la parte chiede anche la condanna al pagamento della c.d. penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile e non formula deduzioni sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti formali del ricorso. È prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato. È dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 27 novembre 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, la ricorrente dichiara l’inadempimento del Ministero e la parte resistente non deduce nulla sul punto né fornisce indicazioni sulla procedura. L’an e il quantum del credito sono quindi incontestati. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Milano entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Il Tribunale precisa che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.

Non è invece accolta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La statuizione del titolo esecutivo che ha stabilito il pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione è ritenuta ampiamente satisfattiva anche per l’ulteriore eventuale ritardo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono liquidate equitativamente in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 3897 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *