Inammissibile il ricorso contro l’avvio del procedimento di cessazione dal servizio per aspettativa sanitaria: la comunicazione non è lesiva (TAR Abruzzo-Sez. staccata di Pescara n. 92 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso la nota con cui l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi sanitari, ai sensi degli artt. 905, comma 4, e 912 del d.lgs. n. 66/2010. Tale comunicazione, infatti, è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non idoneo a incidere direttamente e immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario, la cui tutela potrà essere fatta valere soltanto avverso l’atto conclusivo del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio permanente, ha impugnato la nota del 7 aprile 2021 con cui il Ministero della Difesa comunicava l’avvio del procedimento di cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi sanitari. Con tale atto l’amministrazione contestualmente disponeva il collocamento in congedo nella categoria della riserva. Il ricorrente ha censurato l’atto deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di atto prodromico non lesivo. In vista della trattazione cautelare, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il thema decidendum è stato incentrato sulla natura giuridica della comunicazione di avvio del procedimento: atto interno, endoprocedimentale, che non produce alcuna lesione attuale e concreta nella sfera giuridica del destinatario.
La giurisprudenza richiamata, in termini, ha costantemente affermato che l’atto di avvio del procedimento, ancorché obbligatorio, non è autonomamente impugnabile, poiché la lesione può derivare esclusivamente dal provvedimento conclusivo. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura delle questioni trattate.
La decisione conferma il principio per cui la comunicazione di avvio non può essere gravata immediatamente, essendo necessario attendere l’esito del procedimento e impugnare l’eventuale atto lesivo finale, unico in grado di radicare l’interesse al ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.