Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Sardegna n. 560 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente e notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., senza necessità di accettazione da parte del resistente. L’estinzione non richiede una pronuncia nel merito delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice in ragione della natura processuale della decisione e dell’attività difensiva effettivamente svolta dalla parte resistente.
Il Fatto
Le società ricorrenti, operanti nel settore della pubblicità e dell’esposizione pubblicitaria, hanno impugnato dinanzi al TAR Sardegna la deliberazione del Consiglio Comunale di San Sperate n. 13 del 15.02.2021 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2021, con i relativi allegati, concernenti l’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe per l’anno 2021. Il Comune di San Sperate si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
Con memoria depositata in data 10.12.2025, le società ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo al Collegio di pronunciarsi ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. L’atto di rinuncia è stato notificato alla controparte, la quale ha aderito, insistendo per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, verificata la regolarità della rinuncia e la sua notificazione alla parte resistente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La pronuncia si fonda sull’art. 84 cod. proc. amm., norma che disciplina la rinuncia al ricorso, senza che rilevi la mancata accettazione della controparte, atteso che l’effetto estintivo consegue alla manifestazione unilaterale di volontà della parte ricorrente, nel rispetto delle forme di legge.
. In particolare, il Collegio ha ritenuto non necessaria una pronuncia nel merito delle censure svolte, risultando determinante la dichiarazione di rinuncia.
In ordine al regolamento delle spese di lite, la Corte ha preso atto dell’istanza del Comune di San Sperate volta ad ottenere la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio. Tuttavia, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, valorizzando i seguenti elementi: la natura in rito della decisione, la complessiva vicenda processuale e la circostanza che l’attività difensiva del Comune si è sostanziata nel deposito di un’unica memoria di costituzione. Tali elementi hanno pertanto indotto il Tribunale a derogare al principio della soccombenza virtuale.
La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce ampia discrezionalità al giudice amministrativo nella regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, tenuto conto dell’effettivo svolgimento del processo e della condotta delle parti.
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Nota della Redazione
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