Effetto caducante automatico della domanda di sanatoria sull’ordine di demolizione (TAR Lombardia n. 2684 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di sanatoria di un’opera abusiva ha effetto automatico caducante sull’ordine di demolizione precedentemente emesso ed avente ad oggetto la medesima opera, senza necessità di un provvedimento esplicito dell’Amministrazione. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria impone all’Amministrazione di riprovvedere, e determina il venir meno degli effetti dell’ordinanza di demolizione, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso quest’ultima per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la rimozione e demolizione di un impianto di betonaggio, insistente su un’area identificata in un fondo di sua pertinenza. Il provvedimento sanzionatorio era stato adottato all’esito del rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per il medesimo impianto.
Avverso il diniego di sanatoria, la società aveva proposto ricorso, accolto dal Consiglio di Stato. Nel presente giudizio, la ricorrente censurava altresì, in via derivata, la legittimità dell’ampliamento della fascia di rispetto autostradale, richiamato incidentalmente nell’ordinanza di demolizione. Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità, osservando che l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, disposto dal Consiglio di Stato, impone al Comune di riprovvedere sulla domanda. La riedizione del potere, con un nuovo provvedimento espresso o tacito, supererà comunque l’atto sanzionatorio oggetto del gravame.
Richiamando il consolidato orientamento della Sezione, il Tribunale ha ribadito che la presentazione della domanda di sanatoria produce effetto automatico caducante sull’ordine di demolizione, senza che occorra un atto di annullamento esplicito da parte dell’Amministrazione. Tale effetto non viene meno per la mancata adozione di un provvedimento consequenziale, atteso che l’obbligo di riprovvedere determina comunque l’automatico venir meno degli effetti dell’ordinanza.
Quanto alla doglianza relativa alla fascia di rispetto autostradale, il Collegio l’ha ritenuta priva di autonoma rilevanza, in quanto la contestazione aveva natura incidentale e strumentale rispetto all’impugnazione principale. Le valutazioni sulla sanabilità dell’opera erano state compiute esclusivamente con il provvedimento di rigetto della sanatoria, il cui annullamento obbliga l’Amministrazione a pronunciarsi nuovamente.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salva la possibilità per la ricorrente di riproporre le questioni ove il Comune si determini nuovamente in senso negativo, e ha compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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