Perenzione del ricorso sulla demolizione e inammissibilità delle censure in via derivata (C.G.A.R.S. n. 323 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perenzione del giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 81 cod. proc. amm., consegue automaticamente all’inerzia delle parti protratta per un anno ed è evitabile con l’istanza di fissazione dell’udienza. Una volta dichiarata la perenzione del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, le censure di illegittimità derivata rivolte contro il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale sono inammissibili, non potendo il giudice sindacare l’atto presupposto rimasto non impugnato in modo utile. L’art. 82 cod. proc. amm. non è invocabile quando la perenzione sia stata pronunciata sul diverso presupposto dell’inerzia, non risultando conferente l’omesso avviso alla parte. Le censure che investano profili già accolti in primo grado sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’atto impugnato stato annullato e superato da un provvedimento successivo.

Il Fatto

Un’erede impugna la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibili le censure proposte avverso la determina di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile. Il provvedimento si fondava su una precedente ordinanza di demolizione, a sua volta contestata in un separato giudizio poi dichiarato perento.

L’appellante sostiene l’illegittimità della declinatoria sulle censure derivanti dall’atto presupposto, deduce la violazione dell’art. 82 cod. proc. amm. per mancato avviso, e lamenta la mancata interruzione del processo per decesso del difensore. Ripropone poi i motivi sull’ordinanza di demolizione e sulla impossibilità del ripristino, sulla carenza di legittimazione della dante causa e sull’eccesso di area acquisita.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto il primo motivo. La tesi dell’appellante, fondata sulla violazione dell’art. 82 cod. proc. amm., non regge: la perenzione si è verificata nella specie ai sensi dell’art. 81 cod. proc. amm., non già dell’art. 82. In esito all’ordinanza collegiale, il Segretario generale del T.A.R. ha confermato che nel fascicolo non risultava depositata alcuna istanza di fissazione dell’udienza, donde la declaratoria di perenzione.

La Corte ricorda che la perenzione è causa di estinzione del processo amministrativo che scatta quando, nel corso di un anno, non venga compiuto alcun atto di procedura. Essa sanziona l’inerzia delle parti, presumendone il disinteresse alla prosecuzione del giudizio. L’effetto è automatico e la parte può evitarlo con l’istanza di fissazione. Ne deriva l’irrilevanza dell’omesso avviso e del decesso del difensore ai fini della tempestività del giudizio presupposto. Sotto questo profilo il motivo è infondato.

Il medesimo motivo è poi inammissibile nei successivi punti di censura. Una volta dichiarata la perenzione del giudizio sulla demolizione, tutte le doglianze relative a quell’ordinanza restano inammissibili e irricevibili, secondo quanto stabilito in primo grado. Accogliere la tesi dell’appellante vanificherebbe la natura sanzionatoria dell’inerzia di parte.

Quanto al terzo gruppo di censure, il secondo profilo era stato accolto in primo grado: l’acquisizione è stata annullata e superata da un provvedimento del 2025. Le doglianze relative sono pertanto improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, risultando altresì inammissibile l’appello avverso la parte favorevole della sentenza. La stessa valutazione vale per il quarto e il quinto gruppo di censure. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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