Spese legali e ottemperanza al giudicato: sospensione esclusa per crediti non Pinto (TAR Campania n. 3775 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento delle spese legali liquidate da una sentenza del giudice amministrativo non è soggetto alla sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, poiché il titolo azionato non è un credito maturato ai sensi della legge n. 89/2001, ma una pronuncia del TAR rimasta ineseguita. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo equivalente a quello esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione che non provi l’avvenuto adempimento va condannata a dare esecuzione al giudicato. Sussistono i presupposti dell’art. 112 c.p.a. e può essere nominato sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Un avvocato ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui questo Tribunale, in data 14.3.2022, n. 1662, aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli, a titolo di spese legali, l’importo di € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge. La condanna era stata pronunciata nel giudizio instaurato per l’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89/2001.
Il ricorrente ha domandato, in aggiunta, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata discussa in camera di consiglio e assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto una questione preliminare di carattere processuale: verificare se il giudizio debba essere sospeso in forza dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001. La risposta è negativa, perché il ricorrente non è un creditore ex legge n. 89/2001. Il titolo azionato è una sentenza del TAR, limitatamente alla parte che condanna alle spese in favore del ricorrente, e non un credito da irragionevole durata del processo.
Esclusa la sospensione, il Collegio passa al merito e ritiene il ricorso fondato. La sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza è passata in cosa giudicata, come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame in atti.
Il titolo è stato ritualmente notificato al Ministero in copia informatica con modalità telematiche, all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto da un pubblico elenco. Da quella notificazione è infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha dimostrato di aver eseguito il pagamento.
Il Tribunale richiama quindi l’art. 112 c.p.a.: a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito, l’amministrazione non ha provato di aver adempiuto. Ne deriva la condanna a dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto agli interessi, il Collegio li riconosce a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato in atti. Sono inoltre dovuti tutti gli oneri accessori di legge: IVA, contributo alla Cassa Avvocati e spese generali ai sensi del d.m. n. 55/2014. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia. Il compenso del commissario sarà liquidato ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 817, lett. g), legge n. 207/2024. Le spese del procedimento sono compensate.
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Nota della Redazione
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