Verifica di anomalia e costi della manodopera nel servizio accessorio (TAR Veneto n. 532 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta, è tenuta ad acquisire gli elementi necessari a valutare i costi della manodopera riferiti alla prestazione accessoria di manutenzione, con particolare riguardo ai minimi salariali del contratto collettivo applicato. Il difetto di tale istruttoria integra eccesso di potere per carenza di motivazione e vizia gli atti di aggiudicazione. L’obbligo sussiste anche quando il disciplinare qualifica i costi della manodopera come non soggetti a ribasso, poiché la scorporazione non li sottrae alla verifica. L’indicazione di un costo della manodopera comprensivo anche della quota di assemblaggio riferita alla fornitura non configura di per sé causa di esclusione, in applicazione dei principi di proporzionalità, del risultato e di fiducia, quando la voce integrativa è richiesta dalla legge di gara.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella gara per la fornitura di un escavatore con tecnologia di aspirazione a risucchio destinato al servizio idrico integrato, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. L’appalto, di importo a base d’asta pari a 840.000,00 euro, era aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.
La ricorrente contesta la valutazione di congruità dell’offerta sotto più profili: la mancata indicazione del contratto collettivo applicato, l’erronea determinazione del costo della manodopera e l’insufficiente istruttoria sulle spese generali. Deduce inoltre la non conformità del mezzo offerto ai requisiti minimi tecnici e, in via gradata, l’illegittimità della deroga alle disposizioni in materia di contratti collettivi e clausola sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo nei limiti della censura relativa al difetto di istruttoria. Preliminarmente è respinta l’eccezione di tardività, poiché solo con l’ostensione degli atti del procedimento di valutazione dell’anomalia la ricorrente ha potuto comprendere che i costi dichiarati dalla aggiudicataria erano riferiti all’assemblaggio complessivo della macchina e non ai soli interventi di manutenzione.
Secondo il giudice, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera devono essere indicati ogniqualvolta l’appalto comporti attività che non possono prescindere dall’utilizzo di manodopera. La disposizione tutela interessi superindividuali e consente alla stazione appaltante di verificare la congruità del costo del lavoro. La ricorrente era quindi tenuta a indicare i costi riferiti al servizio di manutenzione.
L’indicazione da parte della aggiudicataria di un importo esteso anche all’assemblaggio del prodotto non è tuttavia causa di esclusione. Il Collegio richiama i principi di proporzionalità e di fiducia e la giurisprudenza sulla distinzione tra costi diretti e indiretti della commessa, escludendo che la sola maggiore ampiezza della voce possa travolgere l’offerta.
È invece fondata la censura sul difetto di verifica dei minimi salariali. dagli atti non risulta che la stazione appaltante abbia acquisito, nel procedimento di anomalia, le precisazioni necessarie ai sensi degli artt. 110, comma 3, lett. d), e 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, né in ordine alla quota di manodopera riferibile alla manutenzione, né in ordine al contratto collettivo applicato. Irrilevante è che il disciplinare preveda la non ribassabilità dei costi, poiché la scorporazione non ne impedisce la verifica. Infondata è invece la censura sulle spese generali, atteso che la relativa disposizione riguarda gli appalti di lavori.
Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., poiché il disciplinare riserva alla fase esecutiva la verifica dei requisiti minimi del mezzo, non ancora compiuta. Il terzo motivo è assorbito, ed è comunque inammissibile per mancata impugnazione del bando. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con obbligo di verifica della congruità dei costi della manodopera riferiti alla manutenzione.
Nota della Redazione
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