Inadempimento istruttorio di Agea e prova dei requisiti per i contributi comunitari (C.G.A.R.S. n. 325 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, di fronte al mancato o parziale adempimento dell’incombente istruttorio posto a carico dell’amministrazione, il giudice non è vincolato a ritenere provati i fatti dedotti dal ricorrente, ma deve effettuare una valutazione complessiva della condotta ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Il giudice non può però supplire alla carenza probatoria dell’amministrazione sostituendo la delibazione delle questioni ritualmente introdotte con il richiamo a valutazioni, non definitive, compiute in altre sedi giudiziali e per finalità diverse. L’appellante che rinnova in secondo grado la richiesta di CTU deve vedersi valutare il mezzo istruttorio, che il giudice può anche disporre d’ufficio. La domanda risarcitoria riproposta in appello deve risultare specificamente formulata, non essendo sufficiente il generico richiamo alle conclusioni di primo grado.
Il Fatto
Con un proprio provvedimento, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea accertava nei confronti di un produttore agricolo la non debenza di contributi comunitari per gli anni 2018 e 2019 e l’indebita percezione di contributi per gli anni dal 2011 al 2017, sul presupposto che il medesimo avesse dichiarato nelle domande di accesso agli aiuti la disponibilità di terreni di cui non era in realtà titolare. L’ente disponeva pertanto il recupero delle somme, in parte mediante compensazione ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 208/2001 e per il resto mediante intimazione alla restituzione.
L’interessato impugnava i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, formulando domande demolitorie e risarcitorie, ma il ricorso veniva respinto. Proposto appello, la questione approda al C.G.A.R.S., dove l’appellante deduce la nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per carenza e illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività dell’appello. La sentenza di primo grado risulta pubblicata il 14 marzo 2023 e non il 13 marzo. Applicando la Adunanza plenaria n. 12 del 2022, al termine semestrale scadente il 14 settembre 2023 va aggiunto il periodo di sospensione feriale di 31 giorni, con scadenza al 14 ottobre 2023, cadente di sabato e dunque equiparato ai giorni festivi ai sensi dell’art. 52, comma 5, cod. proc. amm.: la notifica del gravame, avvenuta il 16 ottobre 2023, è tempestiva.
Nel merito, il C.G.A.R.S. rileva che il TAR, pur avendo riconosciuto la necessità di chiarimenti sull’effettiva incidenza dei terreni contestati e sulla loro idoneità a coprire la superficie minima richiesta per l’accesso ai benefici, ha richiesto ben tre ordini istruttori rimasti sostanzialmente inadempiuti da Agea. Ciò nonostante, il primo giudice ha ritenuto di rinvenire la prova della carenza di idoneo titolo di conduzione nel decreto di rinvio a giudizio penale e nella sentenza contabile di primo grado.
Tale soluzione non è condivisibile. Il TAR ha abbandonato questioni ritualmente introdotte e potenzialmente decisive, sostituendo la relativa delibazione con il richiamo a valutazioni non definitive, rese in altre sedi e per altri fini. Il ricorrente aveva formulato richiesta di CTU, reiterata in appello, mezzo che il giudice avrebbe potuto disporre anche d’ufficio.
Assume rilievo dirimente la valutazione della condotta di Agea ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Richiamando Cons. Stato, V, n. 7846 del 2024, il Collegio osserva che l’inadempimento non vincola il giudice a ritenere provati i fatti dedotti dal ricorrente, ma richiede una valutazione complessiva. Nel caso concreto, gli atti sopravvenuti depotenziano l’iter del TAR: la sentenza penale del 12 marzo 2025 ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, e la sentenza della Corte dei conti, Sez. giur. di appello per la Regione Siciliana, del 7 marzo 2024 ha annullato la decisione contabile di primo grado, assolvendo l’interessato da ogni addebito.
Né le difese di Agea, che affida la comprova degli scostamenti a un allegato di cui la memoria è priva, superano tale conclusione. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza gravata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti impugnati. La domanda risarcitoria è invece inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. per genericità della riproposizione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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