Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su S.C.I.A. condizionata (TAR Lombardia n. 1172 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione integra i presupposti della declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Essa presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la pronuncia del giudice perché ha fatto venir meno, per il ricorrente, l’utilità dell’annullamento dell’atto impugnato. L’inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria è sufficiente a fondare la declaratoria in rito. L’esito meramente processuale della impugnativa e l’adesione della resistente alla regolazione delle spese proposta dal ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva comunicato l’improcedibilità dell’istruttoria e diffidato la stessa dall’iniziare le opere dichiarate in una Segnalazione Certificata di Inizio Attività condizionata, presentata ai sensi dell’articolo 23 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il ricorso era stato notificato nel 2022.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del merito. A fondamento di tale sopravvenuta carenza ha rappresentato il mutamento del quadro urbanistico sull’immobile e una nuova ipotesi progettuale, per la quale ha protocollato apposita istanza ai sensi dell’articolo 40 del regolamento edilizio comunale. Il Comune resistente ha aderito a tale dichiarazione, anche in punto di spese. La causa è quindi passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito in via preliminare i presupposti della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo il consolidato indirizzo richiamato, occorre il sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la sentenza perché ha fatto venir meno, per il ricorrente, l’utilità della pronuncia del giudice.
Il Tribunale ha quindi verificato se tale mutamento si fosse effettivamente prodotto. Dalla memoria della ricorrente è emerso che, in pendenza del giudizio, il competente organo consiliare ha attestato sull’immobile la sussistenza delle condizioni di criticità previste dall’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, inserendolo nell’elenco degli edifici dismessi con criticità presenti sul territorio comunale. Nella stessa prospettazione, la ricorrente ha rappresentato di stare valutando una differente ipotesi progettuale, con istanza protocollata ai sensi del citato articolo 40 del regolamento edilizio.
Su tale base, il Collegio ha ritenuto che l’inequivoca volontà della parte ricorrente di non considerare più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria integrasse i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ha osservato che l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa e l’espressa adesione della resistente alla regolazione proposta dalla ricorrente giustificavano la compensazione delle spese della fase di merito tra le parti costituite. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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