Nesso causale da uranio impoverito: presunzione semplice e inversione dell’onere probatorio (C.G.A.R.S. n. 291 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità o violazione delle regole procedurali. Laddove il militare sia stato esposto ad agenti potenzialmente patogeni in occasione del servizio e abbia contratto patologie tumorali compatibili con tale esposizione, opera una presunzione semplice del nesso eziologico, con inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione. Spetta al militare dimostrare lo svolgimento del servizio tipizzato, le condizioni ambientali che ne hanno accresciuto il rischio e il carattere tumorale della patologia; assolto tale onere, l’Amministrazione deve provare una genesi extra-lavorativa più probabile. I giudizi medico-legali che neghino la correlazione solo perché mancano studi scientifici di certezza sono viziati per eccesso di potere.

Il Fatto

Un Maresciallo ordinario dei Carabinieri ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso avverso il decreto ministeriale del 16 giugno 2015, con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità tumorale e della connessa equo indennizzo. Il militare aveva svolto missioni in Bosnia Erzegovina e in Iraq, in teatri contaminati da uranio impoverito e metalli pesanti, ed era risultato affetto da carcinoma uroteliale di alto grado.

Un precedente giudizio aveva annullato i pareri del Comitato di verifica per difetto di motivazione. L’Amministrazione, riesaminata la pratica, aveva confermato il rigetto con un nuovo decreto. Il TAR ha ritenuto il nuovo provvedimento non affetto dal vizio di motivazione, richiamando la natura estrinseca del sindacato del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello richiamando l’evoluzione giurisprudenziale in materia. Il Collegio muove dal consolidato indirizzo per cui il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice, salvo vizi logici o metodologici desumibili dalla motivazione.

Il perno argomentativo è però l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2025, che ha ricostruito la disciplina dell’art. 603 cod. ord. mil. e degli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010. Secondo tale ricostruzione, per le patologie tumorali contratte per le particolari condizioni ambientali e operative delle missioni opera una presunzione semplice del nesso tra esposizione e malattia, con sostanziale inversione dell’onere probatorio.

Il militare deve provare le attività svolte, l’impiego in contesti tipizzati, l’aumento del rischio e il carattere tumorale della patologia. Assolto tale onere, l’Amministrazione deve dimostrare la genesi extra-lavorativa della neoplasia secondo il criterio del più probabile che non. I pareri basati sulla sola assenza di studi scientifici di certezza sono pertanto viziati per eccesso di potere.

Nel caso concreto il Collegio accerta che il militare ha operato in teatri contaminati e che la patologia è insorta dopo le missioni. L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova liberatoria, limitandosi a negare in astratto il nesso causale.

Il C.G.A.R.S. distingue il precedente della propria sentenza n. 282 del 2026, dove era stata individuata una causa alternativa più probabile. Qui nessuna serie causale alternativa emerge, e la mancata risposta dell’organo verificatore sul punto non vale a escludere la presunzione. L’appello è quindi accolto e gli atti impugnati annullati, con rinvio all’Amministrazione. Le spese sono compensate per la modifica degli orientamenti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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