L’acquisizione gratuita ex lege consegue alla mancata demolizione dell’opera abusiva (TAR Lombardia n. 3783 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime si produce ex lege, quale automatica conseguenza della mancata demolizione nel termine assegnato con l’ordinanza che l’ha disposta, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ne deriva che l’avvio del procedimento di immissione in possesso costituisce atto dovuto, privo di margini di valutazione discrezionale in ordine all’an o al quando dell’effetto acquisitivo. Il dedotto rischio che la demolizione incida su porzioni già condonate non vizia l’acquisizione: nei casi di totale difformità o di realizzazione abusiva ogni conseguenza della sanzione resta a carico del responsabile. L’eventuale applicazione della sanzione alternativa di cui all’art. 34 del t.u. n. 380 del 2001 presuppone la seria dimostrazione del pregiudizio alla parte residua e non è invocabile per le opere realizzate senza titolo a ampliamento di un manufatto preesistente.
Il Fatto
I ricorrenti erano proprietari di un terreno in Comune di Samarate, ricadente in zona a vocazione forestale del Parco del Ticino, sul quale la polizia municipale rilevava opere abusive. Con ordinanza n. 14 del 19 aprile 2012 il Comune ne ordinava la demolizione entro novanta giorni, avvisando che, in difetto, si sarebbe proceduto all’acquisizione gratuita dei beni e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, terzo comma, d.P.R. 380/2001, con individuazione della superficie da acquisire. L’ordinanza veniva impugnata e il ricorso respinto dal TAR, con pronuncia confermata in appello dal Consiglio di Stato nel 2018.
Nel dicembre 2020 la Polizia Locale accertava l’omessa demolizione e il mancato ripristino. Con nota dell’11 febbraio 2021 il Comune comunicava l’avvio del procedimento di immissione in possesso ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001. I proprietari impugnavano l’atto davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare; la domanda cautelare veniva respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari del Comune, risultando il ricorso palesemente infondato nel merito. Il primo motivo, fondato su pretesi errori di fatto per l’inclusione nell’avviso di beni già condonati, è respinto perché oggetto di mera affermazione, priva di qualsiasi elemento di prova a sostegno.
Il secondo motivo viene scomposto. Quanto all’asserita demolizione di parte delle opere, la relazione di sopralluogo del dicembre 2020, corredata di documentazione fotografica e di foto aerea, dimostra che lo stato dei luoghi è immutato rispetto all’ordinanza: la censura è infondata.
Quanto all’impossibilità di demolire senza pregiudicare gli edifici condonati, l’argomento non è condivisibile. Anche ove vero, e peraltro non provato, esso non potrebbe viziare l’acquisizione comunale, effetto che si produce ex lege come automatica conseguenza della mancata demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Il TAR richiama la propria precedente pronuncia dell’11 novembre 2016, secondo cui, nei casi di totale difformità, non può procedersi alla demolizione delle sole parti abusive, restando ogni conseguenza della sanzione a carico del responsabile, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5226 del 2015. Richiama altresì la decisione di appello del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2325 del 2016 e la pronuncia del 22 febbraio 2018, che escludono l’invocabilità dell’art. 34 del t.u. n. 380 del 2001 in assenza di seria dimostrazione del pregiudizio e per le opere abusive in ampliamento.
Il terzo motivo è privo di pregio. L’art. 9, comma 9.G.8, della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983, non impugnata, consente ampliamenti fino a 200 mc nelle zone G per gli edifici residenziali esistenti, e non riserva il beneficio ai soli agricoltori. È manifestamente infondata anche la questione di incostituzionalità della L.R. 86/1983, che attua l’art. 9, comma 2, Cost. a tutela del paesaggio e non contempla ampliamenti volumetrici.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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