Illegittimo il rapporto informativo del dirigente della Polizia penitenziaria se la valutazione negativa è basata sul solo automatismo della sospensione cautelare (TAR Campania n. 5017 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei dirigenti del Corpo di Polizia penitenziaria deve essere predisposta da un comitato composto da tre dirigenti generali, dei quali almeno uno appartenente al Corpo, trattandosi di organo collegiale la cui composizione garantisce completezza istruttoria, obiettività e imparzialità del giudizio. La violazione di tale regola determina l’illegittimità della valutazione. Il termine del 30 ottobre previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 146/2000 ha natura ordinatoria, non perentoria, e la sua inosservanza non comporta l’illegittimità dell’atto tardivo, in assenza di una sanzione espressa di decadenza. Il giudizio complessivo finale espresso nel rapporto informativo necessita di una motivazione esplicativa che, lungi dall’essere un mero requisito formale, costituisce l’essenza del legittimo esercizio del potere valutativo; è illegittima la valutazione negativa che si basi sulla sola pendenza di un procedimento penale, mediante un automatismo sganciato dall’effettiva attività lavorativa svolta.
Il Fatto
Un dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria impugnava il rapporto informativo relativo all’anno 2020, con cui gli era stato attribuito il giudizio complessivo di “mediocre”, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 443/1992.
Il ricorrente deduceva la violazione del principio di collegialità, essendo stata la scheda redatta dal solo Provveditore reggente, e il difetto di motivazione del giudizio, che appariva integralmente condizionato dalla mera pendenza di un procedimento penale, senza alcuna valutazione della qualità del servizio prestato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto integrare violazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 146/2000 la predisposizione della scheda valutativa da parte del solo Provveditore reggente, in quanto la norma individua puntualmente l’organo competente, ossia un comitato di tre dirigenti generali. La collegialità è stata qualificata come diretta garanzia di completezza dell’istruttoria e di obiettività della valutazione, non degradabile a mera regola organizzativa interna.
Quanto alla dedotta tardività, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costante per cui il termine del 30 ottobre previsto dalla norma, in mancanza di espressa previsione di perentorietà o decadenza, costituisce termine ordinatorio la cui violazione non incide sulla legittimità dell’atto.
Nel merito, il Collegio ha fatto proprio il principio espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8249 del 2025, secondo cui il giudizio si compone di cinque parametri articolati in sottoelementi, di un giudizio sintetico finale rientrante nelle formule “ottimo”, “distinto”, “buono”, “mediocre” o “insufficiente” e di una motivazione esplicativa di quest’ultimo. Tale motivazione non è un requisito formale ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, perché rappresenta l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo, con particolare rigore quando la valutazione sia peggiorativa rispetto alle precedenti.
Nella specie, la scheda riportava come unica motivazione il riferimento alla sospensione cautelare dal servizio e alla pendenza del procedimento penale. Tale formula è stata ritenuta meramente sintetica e non esplicativa, non essendo indicate le ragioni per cui i fatti contestati incidessero su parametri quali la capacità di approfondimento, di analisi, di iniziativa o la cura della persona. Il giudizio è apparso sganciato dall’effettivo servizio prestato e contraddittorio rispetto alla valutazione estremamente positiva del diretto superiore gerarchico per il medesimo anno, che aveva valorizzato l’impegno nel periodo emergenziale Covid-19.
Ad ulteriore riprova dell’illegittimo automatismo, il Collegio ha rilevato che altri dirigenti coinvolti nella stessa vicenda non avevano ricevuto analoga valutazione negativa e che il ricorrente aveva conseguito giudizi ottimi nell’anno 2024 pur permanendo la medesima situazione processuale. Il riferimento al clamore mediatico è stato reputato motivazione postuma, insuscettibile di integrare la carenza istruttoria. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del rapporto informativo e del silenzio-rigetto e obbligo per l’Amministrazione di rinnovare la valutazione.
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Nota della Redazione
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