Temporary shop stagionali non mantenibili stabilmente senza titolo (C.G.A.R.S. n. 293 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria volto al mantenimento stabile di manufatti installati in via temporanea in occasione di una manifestazione stagionale è legittimo quando le strutture siano destinate ad attività commerciale. La nozione di destinazione produttiva di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), l.r. n. 16 del 2016 va interpretata nel contesto urbanistico-edilizio e non può essere desunta dalla disciplina del S.U.A.P., poiché l’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 distingue nettamente la categoria produttiva e direzionale da quella commerciale. La decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione non determina alcuna sanatoria implicita delle opere esistenti, né legittima il mantenimento di strutture sorte entro un titolo intrinsecamente temporaneo.

Il Fatto

La società proprietaria di un’area in località costiera installava, in occasione di una manifestazione espositiva stagionale, otto manufatti precari in legno adibiti a temporary shop, realizzati senza opere murarie né fondazioni. Al termine dell’evento presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 per ottenere il mantenimento delle strutture.

Il Comune negava il permesso in sanatoria, ritenendo violata la fascia di rispetto dalla battigia, non applicabile la norma regionale invocata e non decisivo il parere della Soprintendenza. Seguivano l’ingiunzione di demolizione e il divieto di prosecuzione dell’attività avviata con SCIA. Il TAR Sicilia, sede di Catania, rigettava il ricorso; la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune a seguito dell’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale. Poiché il provvedimento acquisitivo si fonda sull’ordinanza di demolizione oggetto del giudizio ed è a sua volta sub iudice in un distinto appello, l’interesse alla decisione resta concreto e attuale.

Con il primo motivo l’appellante contestava la verificazione, assumendo che l’ausiliario avesse ecceduto il mandato ricostruendo autonomamente il perimetro del centro abitato. La censura è respinta: il quesito investiva l’accertamento della collocazione dell’area rispetto al centro abitato e non la mera repertoriazione documentale. Il verificatore ha dato conto delle criticità del quadro documentale, rilevando la mancata reperibilità dell’originale e la non piena affidabilità formale di una planimetria. La sua opera non si è tradotta in un atto amministrativo di perimetrazione, ma in una valutazione tecnico-ricostruttiva funzionale al decidere.

Il Collegio precisa però che, in assenza di un contraddittorio formalizzato proprio della consulenza tecnica d’ufficio, gli esiti della verificazione non possono essere assolutizzati né costituire fondamento esclusivo della decisione. Nel caso concreto la legittimità del diniego trova comunque autonoma conferma nelle ulteriori ragioni ostative.

Con il secondo motivo l’appellante sosteneva che la destinazione commerciale rientrasse nella nozione di attività produttiva. La tesi non convince: il riferimento sistematico è il testo unico edilizio, che all’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 distingue la categoria produttiva e direzionale da quella commerciale. La lettura proposta disancorerebbe la norma regionale dal suo ambiente normativo, ampliandone in via interpretativa l’ambito applicativo. I manufatti, pacificamente adibiti a vendita e ad iniziative espositive, erano stati assentiti come strutture precarie per un periodo non superiore a 120 giorni: la pretesa concerneva il mantenimento stabile di ciò che era assentibile solo in ragione della temporaneità.

Il terzo motivo, fondato sulla decadenza del vincolo espropriativo e sulla conseguente zona bianca, è parimenti respinto. La decadenza non fonda automaticamente una facoltà edificatoria piena, né determina una sanatoria urbanistica implicita delle opere esistenti: resta necessario verificare la conformità dell’intervento alla disciplina applicabile. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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