Istanza di sanatoria e improcedibilità del ricorso avverso l’ordine di demolizione (TAR Campania n. 1038 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia urbanistico-edilizia, la presentazione dell’istanza di sanatoria delle opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento demolitorio per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza, sia essa di accertamento di conformità sia di condono, rende inefficace l’ingiunzione di demolizione, che resta sospesa ex lege. L’interessato potrà avversare l’eventuale diniego, espresso o tacito, sull’istanza medesima, mentre l’accoglimento della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere. La censura con cui si afferma in giudizio la legittimità di opere autodenunciate come abusive in sede amministrativa integra, inoltre, un utilizzo non corretto dello strumento processuale, in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di due fabbricati ubicati in area esterna al centro abitato, impugnava le due ordinanze con cui il Comune, all’esito di una medesima attività di accertamento, aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate su entrambi i manufatti. Il ricorso era affidato a plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituivano il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, chiedendo il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva. Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente presentato, all’indomani della notifica delle ordinanze, istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e una separata SCIA di ripristino parziale per le opere non sanabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione dell’Avvocatura Erariale. I provvedimenti gravati sono ascrivibili unicamente al Comune, onde va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali, con estromissione delle stesse dal giudizio.
Nel merito, il Tribunale condivide l’eccezione di improcedibilità. La proposizione dell’istanza di sanatoria in relazione a opere abusive oggetto di ordine di demolizione fa venir meno l’interesse alla decisione del gravame. La presentazione dell’istanza, che sia di accertamento di conformità o di condono, produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio, con la conseguenza che l’impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio richiama un consolidato orientamento della Sezione, richiamando TAR Campania – Salerno, Sez. II, 14/03/2025, n. 515 e TAR Puglia – Bari, Sez. II, 2/12/2016, n. 1350. Da tali precedenti si evince che, ove l’istanza di sanatoria fosse accolta, l’ordinanza verrebbe caducata; in caso contrario, essa troverebbe titolo nell’accertamento negativo di conformità, da impugnare quale atto presupposto.
Il Tribunale sottolinea inoltre il profilo del venire contra factum proprium. L’iniziativa spontanea assunta dalla parte sul piano sostanziale collide con l’assunto attoreo della legittimità delle opere, ponendo un dubbio di ammissibilità della relativa censura. Lo svolgimento di una doglianza tesa ad affermare in sede giurisdizionale la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo configura un uso non corretto dello strumento processuale.
Le spese di lite, per l’esito in rito, sono compensate tra le parti, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
Nota della Redazione
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