Ottemperanza per la carta del docente: esclusa l’astreinte, nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3429 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza che condanna l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica del docente, la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta qualora la sentenza da ottemperare abbia già disposto il pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, statuizione ritenuta satisfattiva anche per l’ulteriore ritardo. La mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato legittima la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
Un docente ricorreva al TAR Lombardia ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un valore di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha verificato la regolarità formale del ricorso, rilevando l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato nonché la notifica del titolo esecutivo in data 25 marzo 2024, nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha constatato che il Ministero non aveva fornito alcuna deduzione sull’an e sul quantum del credito, risultando incontestata l’inadempienza. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di ottemperare al giudicato entro novanta giorni, accreditando la somma complessiva di € 2.500,00 sulla carta del docente, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta in quanto manifestamente iniqua, osservando che la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo. La sentenza da ottemperare aveva già disposto il pagamento di interessi o rivalutazione, statuizione ritenuta ampiamente satisfattiva anche per il ritardo ulteriormente verificatosi.
È stato quindi nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di compensi in quanto connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di lite sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando il precedente di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897 in ragione del carattere seriale del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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