Punteggio numerico e motivazione nelle procedure selettive a evidenza pubblica (TAR Calabria n. 588 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive a evidenza pubblica il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione integra una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sotto-voci predisposto dalla lex specialis, con i relativi punteggi, è chiaro, analitico e articolato, così da delimitare il giudizio della commissione tra un minimo e un massimo e rendere comprensibile l’iter logico seguito. Il verbale di intesa sottoscritto tra Regione ed ente locale non può determinare a monte alcun vincolo o interferenza sulla procedura selettiva, pena la compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione e la violazione del principio di imparzialità. Le censure sui punteggi attribuiti agli altri concorrenti si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo, sindacabile dal giudice amministrativo solo per irragionevolezza o illogicità ictu oculi.
Il Fatto
Il Comune ricorrente agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020, che ha approvato la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La domanda del Comune era stata giudicata ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse, con collocazione al posto n. 333 e punteggio di 16,20.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della legge n. 241/1990 e del d.P.g.r. n. 33/2013, oltre all’eccesso di potere. La Regione si costituisce ed eccepisce irricevibilità e inammissibilità. La richiesta cautelare è respinta con ordinanza n. 241/2021, non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dal vaglio dei rilievi processuali, risultando il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri di valutazione sarebbero stati determinati dal medesimo soggetto estensore dell’avviso, anziché dall’organo politico mediante apposito regolamento. La doglianza è inammissibile, non essendo impugnato l’avviso pubblico: esso, in attuazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990, indica i parametri per l’attribuzione dei contributi, le modalità di espletamento della procedura e i criteri di valutazione. La procedura selettiva integra un atto gestionale, riconducibile alla sfera dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico.
Il secondo motivo assume la violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990 per il mancato rispetto del verbale di intesa, preordinato a un finanziamento di euro 300.000,00. Il Collegio rileva che l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale del procedimento ad evidenza pubblica e che il verbale di intesa non può determinare alcun vincolo sulla selezione, pena l’illegittima compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione. Il richiamo all’art. 11 non è conferente, e l’intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990, giacché il finanziamento può essere riconosciuto solo in esito alla procedura selettiva.
Il terzo motivo contesta l’inidoneità del mero punteggio a esprimere un motivato giudizio sul progetto. Il Collegio richiama il principio per cui il punteggio numerico opera come sufficiente motivazione ove i criteri e sub-criteri siano puntuali e delimitino adeguatamente il giudizio (TAR Calabria n. 843 del 2023). Nella specie l’amministrazione ha individuato criteri e sub-criteri con relativo punteggio massimo, adeguati a integrare la motivazione.
Quanto ai punteggi assegnati agli altri Comuni, le deduzioni costituiscono un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo, non ravvisandosi ictu oculi evidenze di irragionevolezza o illogicità (TAR Calabria n. 1583 del 2023). Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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