Ottemperanza del giudicato sulla carta docente del docente precario (TAR Molise n. 169 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario del lavoro, che accerta il diritto del docente precario alla carta del docente per gli anni di servizio prestato, è titolo eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ., non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica di copia attestata conforme all’originale. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina all’amministrazione di provvedere e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria con supplenze negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta del docente per tali annualità, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione della somma di € 1.500,00. La sentenza, fondata sull’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti, era passata in giudicato.

Non avendo l’amministrazione provveduto all’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza, attestato in data 11.12.2025, e la regolarità della notifica del titolo all’amministrazione, eseguita in copia conforme. Sul punto, il Collegio richiama la novella dell’art. 475 cod. proc. civ., che dal 28 febbraio 2023 non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva.

Nel merito, il giudice ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di attuazione tramite il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., finalizzato ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Quanto alla fondatezza, l’importo richiesto corrisponde alla somma liquidata dal giudice del lavoro. Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione, ancora inadempiente, di eseguire il pagamento entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio ha infine disposto la nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia. Ha invece escluso, allo stato, la configurabilità della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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