Silenzio-inadempimento e incompatibilità strutturale della tutela cautelare (TAR Abruzzo n. 106/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione è inammissibile nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione ex art. 117 c.p.a., giacché la tutela cautelare è strutturalmente incompatibile con il rito del silenzio. Tale rito, caratterizzato da particolare celerità, appresta già una forma di tutela in tempi compatibili con la protezione dell’interesse pretensivo azionato. L’accoglimento dell’istanza cautelare determinerebbe, inoltre, l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale, rendendo superflua la successiva trattazione del merito.
Il Fatto
Una società, titolare di una struttura residenziale per persone affette da disturbi dello spettro autistico, aveva trasmesso alla Regione una istanza finalizzata alla sottoscrizione di un accordo negoziale ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 per l’acquisto di prestazioni residenziali. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere e l’adozione di misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fino alla fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che la tutela cautelare è strutturalmente incompatibile con il rito del silenzio, il quale presuppone il definitivo accertamento dell’obbligo di provvedere a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione. Ha quindi dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione, sia per ragioni di rito, essendo la controversia soggetta al celere rito camerale, sia per ragioni di diritto sostanziale, mancando un atto amministrativo suscettibile di statuizione interinale di sospensione.
Il Collegio ha osservato che l’azione ex art. 117 c.p.a. è caratterizzata dalla particolare celerità del rito e dalla somministrazione di una forma di tutela in tempi compatibili con la protezione dell’interesse pretensivo dedotto, sicché l’eventuale accoglimento della domanda cautelare determinerebbe l’integrale soddisfacimento della pretesa, rendendo superflua la successiva trattazione del merito.
Ha infine evidenziato come la società ricorrente non avesse allegato esigenze cautelari così stringenti e indilazionabili da non poter trovare accoglimento nella tempistica concentrata del giudizio sul silenzio-inadempimento, avendo la stessa dichiarato che la tutela richiesta era finalizzata anche alla sollecita fissazione dell’udienza di merito. Il Tribunale ha pertanto compensato le spese e fissato l’udienza in camera di consiglio per la trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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