Opposizione di terzo contro titolo per silentium su stazione radio base (TAR Calabria n. 469 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie relative a titoli abilitativi per l’installazione di stazioni radio base, l’opposizione di terzo proposta da chi non è stato evocato nel giudizio di primo grado è inammissibile quando l’opponente non alleghi e non provi un pregiudizio concreto e attuale alla propria sfera giuridica. La mera vicinitas dell’immobile rispetto all’impianto radica la legittimazione, ma non l’interesse ad agire, che non può fondarsi sulla deduzione astratta di una nocività per la salute ritenuta “fatto notorio” né su un generico deprezzamento immobiliare privo di riscontro oggettivo. Il rispetto dei limiti di esposizione fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 esprime il principio di precauzione e impedisce di configurare il pregiudizio lamentato.

Il Fatto

Una società titolare di infrastrutture di comunicazione elettronica presentava al Comune l’istanza unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per realizzare un impianto di telecomunicazioni. L’amministrazione sospendeva i lavori e poi negava l’autorizzazione. Il diniego veniva impugnato davanti al TAR, che accoglieva il ricorso rilevando la formazione del silenzio-assenso sull’istanza originaria.

Il Comune annullava poi in autotutela il titolo formatosi per silentium, riproponendo le medesime ragioni del diniego. Alcuni privati, proprietari di immobili e titolari di attività professionali prossimi all’area dell’impianto, proponevano opposizione di terzo contro la sentenza, deducendo di essere litisconsorti necessari pretermessi e lamentando rischi per la salute, deprezzamento degli immobili e contrasto con il vincolo idrogeologico di zona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, per le opere assimilate a quelle di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, non basta la prossimità dell’impianto: occorre la prova concreta, o almeno un principio di prova, del vulnus specifico inferto alla sfera giuridica dei residenti o proprietari.

Il Tribunale dà conto anche del più recente indirizzo che reputa sufficiente la prospettazione di una possibile nocività per l’ambiente, precisando però che anch’esso non esonera dall’onere di una prospettazione concreta, non riducibile a mere petizioni di principio. Nel caso di specie la legittimazione è pacifica, essendo gli edifici collocati nelle immediate vicinanze dell’impianto, ma l’interesse a ricorrere resta ancorato alla sola asserita nocività da campi elettromagnetici e a un generico deprezzamento.

Il Collegio rileva che non è contestato il rispetto dei valori di soglia del d.P.C.M. 8 luglio 2003, espressione del principio di precauzione, e che il deprezzamento è dedotto in modo astratto, senza alcun riscontro oggettivo. La prospettazione generica non supera quindi il vaglio di ammissibilità, con assorbimento di ogni altro profilo di rito e di merito.

Per completezza, il Tribunale osserva comunque che i motivi non sarebbero idonei a superare l’accertamento della sentenza opposta. Quanto alla mancata pubblicizzazione dell’istanza ex art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, l’eventuale apporto partecipativo dei terzi non avrebbe mutato l’esito procedimentale. Quanto alla localizzazione, la disciplina del Piano “Italia 5G” nelle aree bianche abilita i gestori a installare gli impianti in deroga ai regolamenti comunali secondo i “pixel” del bando, senza subordinare l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi. Sulla tutela della salute, la fissazione dei limiti di esposizione è materia riservata allo Stato e il campo elettrico prodotto, pari a 4,84 V/m, è ampiamente inferiore alla soglia cautelativa di 15 V/m. Sul vincolo idrogeologico, la competenza è delegata al Comune e il nullaosta si è formato per silentium.

L’opposizione è pertanto dichiarata inammissibile, con condanna degli opponenti alle spese di lite in favore della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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