Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle opere di collettamento e depurazione (TAR Lombardia n. 294 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche su ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi che incidano in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio acqua. Il riparto di giurisdizione si fonda sull’incidenza diretta o meno del provvedimento sul governo delle acque pubbliche, a prescindere dall’autorità che lo ha adottato e pur in presenza di ricadute urbanistiche, ambientali o espropriative. Rientrano in tale giurisdizione gli atti che concorrono a stabilire o modificare la localizzazione di opere idrauliche o che interferiscono sul regime idrico. La qualificazione delle acque reflue come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale attrae al giudice specializzato le controversie sul sistema di collettamento e depurazione.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il procedimento di realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue dei comuni della sponda bresciana del Lago di Garda, avviato nel 2017 e ancora in corso. La soluzione progettuale approvata nel 2021 prevedeva due impianti di depurazione nei comuni di Gavardo e Montichiari, con recapito finale delle acque depurate nel Fiume Chiese. Il Comune ricorrente ha impugnato davanti al giudice amministrativo il piano degli interventi, le note commissariali del 2021 e i provvedimenti dell’Ufficio d’Ambito, culminati nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi preliminare, deducendo vizi di potere, difetto di istruttoria, violazione dei criteri regionali di localizzazione, mancata VAS e violazione della disciplina della conferenza di servizi.

Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per carenza di interesse e, in subordine, l’infondatezza del ricorso. La questione arriva così al giudice chiamato a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente superfluità dell’istanza di rinvio formulata in udienza dal difensore della parte ricorrente.

La giurisprudenza della Corte regolatrice, richiamata nel testo, afferma che la giurisdizione del giudice specializzato ricorre per ogni controversia avente ad oggetto atti in materia di acque pubbliche, anche se non adottati da amministrazioni istituzionalmente preposte a tale cura, purché idonei a incidere in modo non occasionale, ma immediato e diretto, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. Il discrimine del riparto va individuato nell’incidenza diretta o meno del provvedimento sul governo delle acque.

Nel caso concreto, gli atti impugnati riguardano la sostituzione di un’opera idraulica esistente, giunta a fine vita tecnica, con un nuovo sistema di collettamento che modifica la localizzazione dell’impianto di depurazione, il tracciato della condotta e il recapito finale delle acque depurate, non più nel Lago di Garda ma nel Fiume Chiese, con deflusso quantitativamente e qualitativamente significativo.

Il Collegio qualifica le acque reflue trattate negli impianti come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, valorizzando la nozione di servizio idrico integrato della legge n. 36 del 1994 e le disposizioni su riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane depurate. Da qui l’incidenza immediata e diretta degli atti sul governo delle acque.

Non assumono rilievo dirimente le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative: la valutazione di incidenza ambientale resta strumentale rispetto al profilo assorbente della gestione delle acque pubbliche e non radica di per sé la giurisdizione del giudice amministrativo. In una prospettiva rovesciata rispetto alla pianificazione idraulica, rileva la realizzazione di un impianto che è parte concreta della gestione delle acque pubbliche.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Le spese di lite sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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