Istanza di permesso di soggiorno presentata dopo otto anni: irricevibilità legittima (TAR Lombardia n. 815 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 per la proposizione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non ha carattere perentorio. Tuttavia, il considerevole ritardo nella presentazione dell’istanza, tale da recidere qualunque nesso temporale tra la scadenza del titolo pregresso e la nuova richiesta, legittima il provvedimento di irricevibilità adottato dall’Amministrazione. In sede cautelare, la domanda di sospensione di tale provvedimento non può essere accolta.
Il Fatto
La Questura di Milano dichiarava irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Lombardia, con domanda incidentale di sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per la presentazione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, fissato dall’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, non riveste natura perentoria. La mancata osservanza del termine non comporta, di per sé, la decadenza del diritto del richiedente a vedere esaminata la propria posizione.
Tuttavia, nella vicenda in esame il ritardo con cui l’istanza era stata presentata era di circa otto anni. Un lasso temporale così ampio è stato considerato dal Tribunale idoneo a recidere qualsivoglia nesso di continuità tra la scadenza del permesso pregresso e la nuova domanda di rilascio. In altri termini, la richiesta non poteva più essere qualificata come rinnovo, ma si presentava come una domanda del tutto autonoma, priva del necessario collegamento con il titolo scaduto.
Sulla base di tali premesse, i motivi di ricorso sono stati ritenuti non suscettibili di favorevole apprezzamento in sede cautelare. La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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