Rifiuti speciali, ordinanza sindacale illegittima senza contraddittorio procedimentale (TAR Calabria n. 467 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti è illegittima ove adottata senza la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con i soggetti interessati sugli accertamenti compiuti dai soggetti preposti al controllo. Il contraddittorio costituisce adempimento imposto dalla norma e non vizio meramente formale, con esclusione dell’operatività dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La sussistenza di poteri ordinari in materia di gestione dei rifiuti esclude la possibilità di adottare provvedimenti extra ordinem per sottrarsi a tale garanzia.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un terreno nel quale erano stati rinvenuti veicoli fuori uso, rottami metallici e pezzi di carrozzeria contenenti oli esausti, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, gli ha ordinato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che il materiale non sarebbe qualificabile come rifiuto perchè utile alla propria attività imprenditoriale di commercio di ricambi e accessori auto, la violazione del contraddittorio procedimentale e l’assenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000. Il Comune si è costituito sostenendo l’infondatezza del ricorso; il Ministero dell’interno e la Prefettura hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione delle amministrazioni statali. L’ordinanza impugnata è stata adottata dal Sindaco nell’esercizio di poteri propri, quale rappresentante della comunità locale ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’interno e della Prefettura, estranei all’azione amministrativa contestata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio rileva anzitutto che il Comune non ha dato seguito al remand disposto in sede cautelare, omettendo di attivare il contraddittorio procedimentale e di riesaminare l’ordinanza gravata.

La questione giuridica centrale riguarda l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che impone di procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo. Il giudice amministrativo ha chiarito che la disposizione esige la formale comunicazione di avvio del procedimento al destinatario dell’ordinanza e la possibilità di contraddire sugli accertamenti compiuti, con conseguente illegittimità dell’atto adottato in difetto di tali garanzie (Cons. Stato, IV, n. 1301 del 2016; TAR Calabria, I, n. 1197 del 2021; TAR Lombardia, I, n. 3811 del 2025; TAR Campania, V, n. 7374 del 2025; TAR Puglia, I, n. 1044 del 2025).

Il Collegio precisa inoltre che la norma, richiedendo espressamente il contraddittorio prima dell’emissione dell’ordinanza, esclude l’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 in materia di vizi formali del provvedimento. Non è poi possibile sottrarsi a tale garanzia qualificando l’atto come ordinanza contingibile e urgente: la sussistenza di autonomi poteri ordinari in materia conferiti al Sindaco dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 esclude l’adozione di provvedimenti extra ordinem (Cons. Stato, IV, n. 6885 del 2025; TAR Campania, V, n. 6969 del 2025).

Il ricorso è pertanto accolto sotto il profilo procedimentale, con annullamento dell’atto gravato e assorbimento delle ulteriori censure. Il Comune resistente è condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 oltre accessori; le spese sono compensate nei confronti delle amministrazioni statali, data la natura in rito della pronuncia di estromissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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