Punteggio titoli concorso PNRR solo per lo specifico posto (TAR Calabria n. 459 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio B.4.1 della tabella B allegata al D.M. n. 205/2023, che riconosce il punteggio di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario riferito allo "specifico posto", va interpretato in senso restrittivo. Esso riguarda esclusivamente la classe di concorso oggetto della procedura selettiva e non altre classi di concorso, sia sul piano letterale sia su quello contenutistico. L’accorpamento delle classi di concorso disposto dal D.M. n. 255/2023, che ha ricondotto le precedenti A-24 e A-25 nella classe A-22, non si estende alle procedure concorsuali, poiché resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con formazione di graduatorie distinte. Ne consegue l’illegittimità della graduatoria nella parte in cui il punteggio sia stato attribuito anche a candidati che avevano superato un concorso per la classe di concorso ex AB25, ora AM2B.

Il Fatto

Il ricorrente, docente in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AS2B, ex AB24, ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto per il reclutamento del personale docente, c.d. concorso P.N.R.R. 2, su base regionale, per la Calabria. Al termine delle prove, con decreto prot. 19596 dell’11.07.2025, l’Ufficio Scolastico Regionale ha approvato la graduatoria di merito per la classe di concorso AS2B, nella quale l’esponente non è risultato inserito tra i vincitori né tra i primi idonei.

Dopo aver segnalato l’omesso riconoscimento di un titolo, il ricorrente è stato collocato tra gli idonei con decreto di rettifica. Dall’esame della graduatoria ha poi rilevato che il punteggio di cui al criterio B.4.1 era stato attribuito anche a candidati che avevano superato un concorso ordinario per una classe di concorso diversa da quella oggetto della selezione. Ha quindi proposto ricorso per l’annullamento dei decreti di approvazione, rettifica, integrazione e immissione in ruolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare due questioni. Anzitutto rileva che, nelle more del giudizio, il ricorrente è stato nominato avente titolo per la nomina in ruolo, ma ha dichiarato di mantenere impregiudicato l’interesse alla definizione della controversia, poiché un eventuale accoglimento gli consentirebbe un migliore piazzamento. In secondo luogo dichiara inammissibili le censure introdotte con la memoria non rubricate con motivi aggiunti.

Nel merito, la questione riguarda l’ambito di applicazione del criterio B.4.1 della tabella B allegata al D.M. n. 205/2023, che riconosce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo "specifico posto". Il ricorrente sostiene che l’espressione vada riferita alla sola classe di concorso oggetto della selezione. L’amministrazione obietta che, in ragione dell’accorpamento delle classi disposto dal D.M. n. 255/2023, nella classe A-22 sarebbero confluite le precedenti A-24 e A-25, e che l’O.M. n. 88/2024 valuta come specifico, sull’altra classe aggregata, il servizio prestato.

Il Tribunale aderisce alla tesi del ricorrente. Il D.M. n. 255/2023 ha sì accorpato le due classi, ma ha precisato che resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e che nelle procedure concorsuali si procede alla formazione di graduatorie distinte per i due ruoli. L’accorpamento non si estende quindi alle procedure concorsuali. Depone in tal senso l’interpretazione di condivisibile giurisprudenza amministrativa.

La conclusione trova riscontro nella diversità dei programmi e delle materie oggetto di verifica nei due concorsi, più complessi per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Sul piano letterale, l’inciso "specifico" circoscrive l’ambito concorsuale nel quale è stato conseguito il titolo. Essendo la procedura afferente alla classe AS2B, ex AB24, lo "specifico posto" utile per il punteggio dev’essere ascritto solo ai partecipanti che abbiano superato una selezione per tale categoria.

Il ricorso è pertanto accolto e la graduatoria di cui al decreto prot. 19596 dell’11.07.2025, insieme agli ulteriori atti impugnati, è annullata, salvo il riesercizio del potere amministrativo, nella parte in cui il punteggio B.4.1 è stato assegnato anche a vincitori e idonei provenienti da un concorso riferito alla classe ex AB25. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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