Sanzione per inottemperanza alla demolizione dovuta anche dal proprietario incolpevole (TAR Campania n. 1618 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 sanziona la mancata rimozione dell’abuso e non la sua realizzazione. Presupposto della misura è la constatata inottemperanza all’ordine di demolizione, non la responsabilità nella commissione dell’illecito edilizio. Essa è quindi dovuta anche dal proprietario incolpevole che, avendo avuto conoscenza del comando e avendone la possibilità materiale e giuridica, sia rimasto inerte. L’assoggettamento delle opere a sequestro penale non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ma ne comporta solo una provvisoria carenza di esecutività, con onere del destinatario di attivarsi per il dissequestro. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia il provvedimento, dato il carattere vincolato della sanzione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un manufatto a destinazione abitativa, era stata raggiunta da un’ordinanza di demolizione adottata dal Comune ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, relativa a più opere abusive. Il ricorso proposto avverso tale ordinanza era stato in parte dichiarato improcedibile, per essere intervenuto il diniego delle istanze di condono, e per il resto rigettato. La pronuncia era stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che all’epoca non aveva ancora definito il giudizio.
Nella pendenza dell’appello, il Comune ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza all’ordine di demolizione. La ricorrente ha impugnato la sanzione davanti al TAR, deducendo la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, l’erronea individuazione della norma applicata, il sequestro penale delle opere, la propria estraneità all’abuso e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, muovendo dalla constatazione che l’ordinanza di demolizione conteneva un’esplicita motivazione sulla palese non condonabilità delle opere, eseguite dopo il 31.03.2003 e senza titolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Richiamando un proprio precedente, il Collegio ha ricordato che, in presenza di profili di palese inammissibilità della domanda di condono, non è necessario il previo provvedimento comunale di rigetto, né opera la sospensione del procedimento sanzionatorio.
Quanto al dedotto giudicato, il Tribunale ha escluso che la sentenza precedente esercitasse alcun vincolo conformante: per la parte di interesse, essa aveva contenuto meramente processuale e, come tale, non era idonea a orientare la successiva attività amministrativa. La pendenza delle domande di condono non costituiva quindi ostacolo all’azione repressiva del Comune.
Il riferimento, nell’ordinanza di demolizione, all’art. 27 anziché all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è stato giudicato un profilo solo formale: dalle premesse emergeva che il potere esercitato, di natura interamente vincolata, non poteva che essere quello demolitorio per opere di nuova costruzione realizzate senza permesso di costruire in zona vincolata.
Il Collegio ha poi escluso che il sequestro penale delle opere inficiasse la legittimità dell’ordine di demolizione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui tale misura cautelare non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario e grava su questi l’onere di attivarsi per il dissequestro. Nel caso concreto, inoltre, la ricorrente non ha provato la perdurante efficacia del sequestro al momento dell’irrogazione della sanzione. Infondata è stata ritenuta anche la censura sull’omesso accertamento di inottemperanza, risultando il sopralluogo effettuato dal Comune.
Da ultimo, il TAR ha ribadito che la sanzione non presuppone la responsabilità nella realizzazione dell’abuso: è sufficiente l’inerzia del proprietario, anche incolpevole, che abbia avuto conoscenza dell’ordine e non lo abbia eseguito. La sanzione persegue, infatti, l’obiettivo di salvaguardare i valori paesaggistici e territoriali tutelati dalla Costituzione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento, infine, non determina l’annullabilità del provvedimento, dato il suo carattere vincolato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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