Porto d’armi: la sola parentela con pregiudicato non giustifica il diniego (TAR Calabria n. 458 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi, pur rientrando in un ambito di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, non può fondarsi sul mero rapporto di parentela con un soggetto pregiudicato, ove non sia accompagnato da ulteriori concrete circostanze dalle quali dedurre il pericolo di abuso. Il provvedimento deve essere coerente con le risultanze dell’istruttoria e dar conto delle ragioni per cui l’amministrazione ritiene di discostarsi dalle valutazioni espresse dagli organi informativi, non essendo sufficiente valorizzare un colloquio telefonico occasionale, non richiesto e svolto in ambiente vigilato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Crotone ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia. Il diniego si fondava su una nota della Legione Carabinieri Calabria del 2 settembre 2023, che segnalava l’esistenza di rapporti con una persona controindicata, titolare di rilevanti pregiudizi penali, e precisamente il legame di parentela con un soggetto detenuto in regime di art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, con il quale sarebbero intercorsi colloqui telefonici.

Davanti al TAR il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà e la violazione del contraddittorio procedimentale. Il Collegio, con ordinanza del 27 ottobre 2025, ha disposto l’acquisizione della documentazione istruttoria sottesa al provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama anzitutto il quadro normativo del r.d. n. 773 del 1931. L’art. 11, comma 3, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate o sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto il diniego; l’art. 39 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne; l’art. 43, comma 2, prevede che la licenza può essere ricusata a chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

Nella cornice delineata, il Collegio ricorda che l’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale e che le esigenze di incolumità pubblica sono prevalenti. La richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché situazioni personali prive di rilevanza penale. Il giudice amministrativo, tuttavia, non può sostituirsi all’amministrazione: verifica che la valutazione non sia ictu oculi errata, viziata da travisamento dei fatti o da manifesta irrazionalità, esaminando gli atti istruttori e il controllo della motivazione.

Richiamando l’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990, il TAR sottolinea che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, e deve risultare a esse coerente.

Applicando tali principi, il ricorso è fondato. Il rigetto si è basato sulla mera esistenza di un rapporto di parentela con un soggetto pregiudicato, con il quale non risulta alcuna frequentazione. L’esame della nota informativa ha inoltre dimostrato l’erroneità della circostanza relativa a più colloqui telefonici: si è trattato di un solo contatto, avvenuto con le modalità protette imposte dal regime carcerario. Il Collegio precisa che il mero rapporto di parentela non può, da solo, fondare il diniego, se privo di ulteriori concrete circostanze rivelatrici del pericolo di abuso.

Sotto altro profilo, la valutazione dell’autorità procedente contraddice le risultanze istruttorie: i Carabinieri avevano escluso la vicinanza del ricorrente con ambienti malavitosi, ne avevano riferito la buona condotta morale e civile e avevano ritenuto di poter presumere che non fosse capace di abusare dell’arma. La Questura, pur fondando il provvedimento su tale informativa, non ha spiegato le ragioni per cui se ne è discostata. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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