Gara e lex specialis: onere di impugnazione immediata solo per clausole autoescludenti o impeditive (TAR Puglia n. 341 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, la lex specialis è immediatamente impugnabile soltanto quando contenga clausole che precludano la possibilità di partecipare alla gara (clausole autoescludenti) ovvero di formulare un’offerta seria e consapevole (clausole impeditive). Al di fuori di tali evenienze, le clausole di cui si sospetti l’illegittimità non sono immediatamente lesive, con la conseguenza che l’impugnazione deve attendere gli esiti della gara, momento in cui si ravvisa una lesione attuale e diretta della situazione giuridica del soggetto interessato. I bandi e gli avvisi di indizione di una procedura reputati autonomamente lesivi per l’operatore economico vanno impugnati nel termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Una società operante nel settore del verde pubblico ha impugnato dinanzi al TAR Puglia – Lecce la lex specialis della procedura aperta indetta dal Comune di Taranto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico comunale, articolata in due lotti. Il ricorso, con domanda cautelare, censurava la mancata allegazione del “Catasto del verde” e di altri elaborati tecnici, l’asserito contrasto tra Disciplinare e Capitolato in punto di proposte migliorative, l’illegittima riduzione del termine minimo per la presentazione delle offerte e l’erroneità dell’importo a base d’asta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che non appare prima facie destituita di fondamento l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione, atteso che l’art. 120, comma 2, c.p.a. impone l’impugnazione dei bandi di gara e degli avvisi di indizione, ove reputati autonomamente lesivi, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

In disparte tale preliminare rilievo, il collegio ha ritenuto il ricorso non assistito dal requisito del fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, la consistenza del verde pubblico oggetto dell’appalto è risultata sufficientemente delineata dall’art. 1.1. del Capitolato Speciale, che indica per ciascun quartiere il numero di piante, palmizi, arbusti e le relative superfici, rendendo così individuabile l’oggetto del servizio ai fini di un’offerta consapevole.

Il secondo e il terzo motivo sono stati invece ritenuti inammissibili per carenza di lesività immediata delle clausole contestate, non integranti ipotesi di clausole autoescludenti o impeditive. Il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, al di fuori di tali evenienze, l’impugnazione della lex specialis deve attendere l’esito della gara, momento in cui si concretizza la lesione (Cons. Stato, V, n. 8156/2025; Cons. Stato, III, n. 3377/2026; Ad. Plen., nn. 4/2018 e 4/2011). Rilevante, altresì, la circostanza che la ricorrente abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura in data 16 giugno 2026, successivamente alla proposizione del ricorso.

Infine, il quarto motivo è stato smentito dalla partecipazione di altri operatori alla procedura e dalla sostanziale incomprensibilità dei conteggi prodotti, risultati in contrasto con la dedotta impossibilità di individuare l’oggetto del servizio. Il collegio ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, non essendo stato prospettato alcun pregiudizio irreparabile, rigettando l’istanza cautelare e compensando le spese della fase, con fissazione dell’udienza pubblica di merito all’8 febbraio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *