Superamento limite assenze preclude ammissione esami di Stato (TAR Calabria n. 694 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità dell’anno scolastico, l’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122 del 2009 richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono prevedere deroghe per casi eccezionali, motivate e straordinarie, per assenze documentate, a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. Le deroghe per motivi di salute presuppongono una documentazione di provenienza specialistica o ospedaliera, secondo quanto previsto dal regolamento d’istituto.
Il Fatto
Nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 lo studente ricorrente ha frequentato una classe di un istituto di istruzione secondaria superiore. Il Consiglio di Classe ha deliberato la sua non ammissione agli esami di Stato, rilevando il superamento del limite del 25% del monte ore annuale di assenze consentito.
La nota del dirigente scolastico precisava che una parte delle assenze era stata giustificata con certificati medici, ma che questi non erano specialistici né ospedalieri, come richiesto dal regolamento d’istituto ai fini dello scorporo delle ore, e risultavano incongruenti con gli effettivi giorni di assenza. Lo studente ha impugnato il verbale di scrutinio e gli atti connessi davanti al TAR, lamentando la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 122 del 2009 e la lacunosità della motivazione. L’amministrazione ha resistito, evidenziando che alla data dello scrutinio le assenze ammontavano al 44,99% del monte ore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122 del 2009, che subordina la validità dell’anno scolastico alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La norma ammette deroghe per casi eccezionali, motivate e straordinarie, relative ad assenze documentate, purché non pregiudichino la valutazione degli apprendimenti. Il mancato raggiungimento del limite, comprensivo delle deroghe riconosciute, determina l’esclusione dallo scrutinio finale.
Il regolamento dell’istituto ha attribuito a ciascun consiglio di classe la possibilità di derogare al limite per motivati problemi di salute, documentati da strutture pubbliche, o per gravi e documentati problemi familiari, sempre a condizione che le assenze non impediscano la valutazione dell’alunno.
Nel caso concreto, il numero di ore di assenza è risultato di gran lunga superiore alla soglia del 25%. Il Collegio osserva che, a prescindere dalla coerenza delle certificazioni mediche con le assenze, esse non provenivano da strutture ospedaliere o specialistiche e non consentivano dunque la deroga al limite normativo.
La Corte aggiunge un ulteriore profilo: anche il rendimento scolastico è stato tale da non consentire l’ammissione all’esame di Stato, poiché lo studente ha raggiunto la sufficienza solo in scienze motorie e in condotta. La valutazione complessiva, dunque, non avrebbe in ogni caso permesso il superamento dello scrutinio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’istituto, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, tenuto conto della limitata attività defensionale svolta.
Nota della Redazione
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