Sospensione cautelare tardiva illegittima per difetto di urgenza procedimentale (TAR Calabria n. 442 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dal servizio degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, è legittima solo se adottata in tempi coerenti con la finalità cautelare perseguita. La natura cautelare del provvedimento presuppone un fattore temporale essenziale, che giustifica l’urgenza e, con essa, l’esonero dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 7, comma 2, legge n. 241/1990. Ove l’Amministrazione adotti la misura a tredici mesi dai fatti contestati e indichi le ragioni di urgenza solo ex post, il termine risulta irragionevole rispetto alla funzione cautelare e il provvedimento è illegittimo per vizio procedimentale. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi dopo aver esperito la fase interlocutoria omessa.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso un Reparto Prevenzione Crimine, aveva partecipato nell’aprile 2022 a un controllo operativo che aveva portato all’identificazione e all’arresto di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’intervento uno degli operatori, identificato nel ricorrente medesimo, veniva ripreso in un video diffuso su una piattaforma social e ripreso da testate giornalistiche e televisive, nel quale risultava sferrato un calcio al volto della persona fermata.

A seguito dell’apertura di un procedimento penale e del rinvio a giudizio per lesioni personali lievi, falsità ideologica e calunnia, l’Amministrazione adottava il decreto di sospensione cautelare dal servizio con decurtazione dello stipendio e attribuzione di assegno alimentare. Il ricorrente impugnava il provvedimento e la nota di proposta, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e istruttoria, l’incompetenza e l’abnormità degli effetti. Nel 2025 la difesa depositava l’ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 608 e 110-479 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede di re melius perpensa, ha ritenuto fondata, per quanto di ragione, la censura relativa alla violazione procedimentale di cui all’art. 7, legge n. 241/1990, sotto il profilo dell’assenza di ragioni di urgenza. Ha premuto il Collegio sulla distinzione tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 9 d.P.R. n. 737/1981, disposizione che disciplina rispettivamente la sospensione obbligatoria e quella facoltativa, e ha qualificato la misura come atto cautelativo privo di natura sanzionatoria, posto a tutela del superiore interesse pubblico.

Il Collegio non ha negato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un provvedimento di sospensione cautelare, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il mancato svolgimento di una specifica istruttoria sono di regola ritenuti legittimi, in quanto l’adozione del provvedimento è subordinata al solo giudizio di opportunità rispetto alla necessità di preservare il buon andamento e il prestigio dell’Amministrazione. Ha richiamato in tal senso Cons. Stato, Sez. II, n. 2665 del 2022 e TAR Lazio, Sez. III, n. 2352 del 2011.

Il profilo decisivo, tuttavia, è stato individuato non già nell’omessa comunicazione in sé, ma nella sussistenza delle ragioni di urgenza che sole esonerano l’Amministrazione da quell’obbligo. La natura cautelare del provvedimento contiene in sé le ragioni di celerità e speditezza, di modo che il fattore temporale riveste un ruolo essenziale e qualificante la stessa urgenza della situazione. Dalla documentazione in atti è risultato che l’episodio contestato risale al 2.4.2022, che la diffusione della notizia è avvenuta nei giorni successivi e che il provvedimento impugnato è stato adottato il 10.5.2023 e notificato il 15.5.2023: circa tredici mesi dopo i fatti.

Le paventate ragioni di urgenza sono state individuate solo ex post nella nota dirigenziale di proposta, dopo un lasso temporale irragionevole rispetto alle finalità cautelari dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981. L’assenza di urgenza e la mancata indicazione delle ragioni dell’omessa interlocuzione integrano il vizio procedimentale dedotto, con conseguente annullamento del decreto, restando integra la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi una volta esaurita la fase interlocutoria omessa. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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