Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1699 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è ammissibile quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo medesimo presso la sede del debitore, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’Amministrazione che non provi l’avvenuta integrale esecuzione del disposto giurisdizionale è tenuta all’adempimento entro il termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del Commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è la sentenza munita di attestazione di conformità, e il giudicato si forma per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo annuo di € 500,00 e complessivo di € 2.000,00.
Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso con la sentenza n. 924/2024, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente per il periodo indicato. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data 18 febbraio 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 22 luglio 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione non ha eseguito il disposto, sicché il docente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come meritevole di accoglimento. La sentenza del giudice del lavoro risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria. Il titolo esecutivo, in copia conforme, è stato notificato all’Amministrazione, sicché alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa.
Il TAR ha richiamato la nozione di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., coincidente con la sentenza munita di attestazione di conformità, e ha citato il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. La mancata prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto ha quindi determinato l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha condannato l’Amministrazione scolastica a erogare al ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di notifica della sentenza fino al saldo effettivo, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, il Collegio ha escluso la dovuta corresponsione di alcun compenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura di € 800,00, oltre oneri e spese generali, con corrispondenza diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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