Divieto di detenzione armi e riesercizio del potere dopo l’annullamento (TAR Calabria n. 440 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi per difetto di motivazione non consuma il potere amministrativo, ma ne delimita il riesercizio. L’amministrazione può adottare un nuovo provvedimento purché la rinnovata istruttoria specifichi gli elementi prima omessi: le circostanze di tempo e luogo dei controlli, il numero degli stessi e l’identificazione dei soggetti controindicati. Il nuovo provvedimento è conforme al giudicato quando colma proprio le lacune motivazionali sanzionate. Le censure che investono il merito della discrezionalità — e non il contrasto con il giudicato — devono essere proposte con il ricorso o con motivi aggiunti a fronte della documentazione prodotta dall’amministrazione; se sollevate solo in memoria difensiva, sono tardive e irrituali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR un provvedimento prefettizio del 2019 con cui era stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, ottenendone l’annullamento con sentenza passata in giudicato. A seguito di una rinnovata istruttoria, l’amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento in data 23 agosto 2023, recante lo stesso divieto.
Il ricorrente ha impugnato il nuovo atto deducendo quale unico motivo la nullità per contrasto con il giudicato, sul rilievo che nessun elemento nuovo era emerso rispetto alla precedente vicenda. L’amministrazione ha resistito sostenendo di aver dato esatta esecuzione al giudicato e ha depositato la nota della Questura del 23 marzo 2023 con le generalità dei soggetti controindicati e i relativi precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il motivo, muovendo dalla lettura della precedente sentenza di annullamento. In quella decisione il TAR aveva censurato il provvedimento del 2019 per difetto motivazionale, perché l’amministrazione si era limitata a evocare controlli con soggetti pericolosi senza indicare le circostanze di tempo e di luogo, il numero dei controlli e l’identità dei soggetti controindicati.
Nella stessa sentenza, però, il Tribunale aveva espressamente chiarito che restava salva e impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere, adottando un nuovo provvedimento ove ne avesse ritenuto sussistenti i presupposti, nel rispetto dell’obbligo motivazionale indicato.
Su questa base il TAR ha verificato la conformità del nuovo atto al giudicato. Il provvedimento impugnato indica i controlli eseguiti tra il 1999 e il 2019 e i soggetti controindicati con cui il ricorrente è stato rinvenuto: proprio gli elementi la cui assenza aveva determinato l’annullamento.
Il compendio istruttorio risulta inoltre ampliato dal rapporto della Questura del 23 marzo 2023, che specifica i precedenti di polizia e penali dei soggetti controindicati. L’amministrazione, quindi, non ha ribadito la medesima decisione sulla base degli stessi fatti, ma ha colmato le lacune motivazionali sanzionate.
Quanto agli ulteriori profili concernenti le modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa, prospettati dal ricorrente con memoria del 20 gennaio 2026, il Collegio li ha ritenuti tardivi e irrituali: avrebbero potuto e dovuto essere formulati con il ricorso o veicolati con motivi aggiunti rispetto alla documentazione depositata dall’amministrazione. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.