Ottemperanza e rinnovo della valutazione di equivalenza nelle gare pubbliche (TAR Piemonte n. 1545 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il rinnovo dell’attività valutativa disposto dall’amministrazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione non integra violazione o elusione del giudicato quando sia espressione di un effettivo riesercizio della discrezionalità tecnica, calibrato sulle prescrizioni con formative della decisione. La violazione o l’elusione del giudicato sussiste soltanto se l’attività asseritamente esecutiva risulti connotata da uno sviamento manifesto, ponendosi in contrasto con precise e puntuali prescrizioni della decisione. In difetto di tale sviamento, l’eventuale illegittimità del nuovo provvedimento configura una autonoma illegittimità, deducibile con l’ordinario giudizio di cognizione e non con l’ottemperanza. Il principio opera anche in materia di appalti pubblici, quando all’annullamento degli atti di gara consegua l’obbligo di rinnovare valutazioni discrezionali, come nel giudizio di equivalenza delle offerte tecniche. Rilevato il difetto dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice dispone la conversione del rito camerale in rito speciale appalti per la trattazione della domanda di annullamento.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una gara per la fornitura chiavi in mano di un tomografo computerizzato multistrato con lavori di installazione e manutenzione, aveva impugnato la prima aggiudicazione disposta in favore del RTI controinteressato. Con sentenza n. 96/2026 il TAR Piemonte, esclusa la natura strutturale del requisito dimensionale del detettore, aveva ritenuto il giudizio di equivalenza affetto da manifesto difetto di istruttoria e di motivazione, annullando gli atti e disponendo la retrocessione della procedura alla fase di ammissione.
La stazione appaltante ha riavviato la gara: la commissione, nelle sedute del 20, 25 e 26 febbraio 2026, ha nuovamente ammesso la controinteressata e riattribuito i punteggi, confermandola prima classificata, con riaggiudicazione disposta con determinazione del 02.04.2026. La ricorrente ha allora agito per l’ottemperanza, deducendo la violazione o elusione della pronuncia e, in via ipotetica, l’illegittimità dei nuovi atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il contenuto con formativo della sentenza n. 96/2026, che aveva censurato l’acritica condivisione del dossier di equivalenza redatto dall’aggiudicataria, fondato sulla mera sommatoria algebrica delle dimensioni dei due detettori, senza approfondire la funzione del parametro capitolare né verificare in quali condizioni di impiego l’apparecchio potesse utilizzare entrambi i detettori. La commissione avrebbe dovuto compiere un qualificato sforzo valutativo sulla funzione delle singole caratteristiche e sulla possibilità di raggiungere i risultati perseguiti anche in difetto di integrale soddisfacimento delle prescrizioni.
Il nuovo giudizio di equivalenza, risultante dai verbali del 20 e 25 febbraio 2026, non presenta, ad avviso del Collegio, evidenti profili di violazione o elusione. La commissione ha individuato la funzione del requisito dimensionale nella capacità di ottenere copertura volumetrica utile in tempi contenuti, con riduzione degli artefatti da movimento, in coerenza con i flussi operativi del DEA, e ha valutato l’idoneità del macchinario a soddisfarla nonostante la minore dimensione dei detettori, in ragione delle altre caratteristiche prestazionali dichiarate in offerta, quali tempo di rotazione, risoluzione temporale, velocità di acquisizione e robustezza al movimento.
Il Collegio ha ribadito che il giudizio di equivalenza resta espressione di ampia discrezionalità tecnica e che, di fronte a un annullamento per difetto di motivazione, residua uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa. Ne consegue che un nuovo provvedimento non satisfattivo della pretesa del ricorrente integra violazione o elusione solo se connotato da sviamento manifesto; in caso contrario è configurabile soltanto una nuova autonoma illegittimità, deducibile in cognizione.
Da qui il rigetto della domanda di ottemperanza e di quella di declaratoria di nullità o inefficacia degli atti. Le censure avverso il rinnovato giudizio di equivalenza sono state rimesse alla cognizione piena: il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito da camerale a rito speciale appalti, fissando l’udienza pubblica del 17.12.2026, con conferma della sospensione cautelare e spese liquidate al definitivo.
Nota della Redazione
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