Insanabilità degli abusi edilizi su aree demaniali e perenzione del titolo abilitativo (TAR Lazio n. 14067 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi realizzati contra legem su aree appartenenti al demanio dello Stato sono radicalmente insanabili ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, il quale prevede quale unica ed esclusiva conseguenza la demolizione a spese del responsabile, senza necessità di motivazione specifica o comparazione degli interessi coinvolti. In tali ipotesi non è ammesso l’accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, poiché la norma è preordinata ad evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale. Il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di sanatoria deve essere individuato nel periodo previsto dagli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 per l’esecuzione spontanea della demolizione, decorrente dall’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di uno stabilimento balneare sul lungomare di Ostia, impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Municipio X di Roma Capitale disponeva la demolizione d’ufficio ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 di una struttura in pali e travi in legno, tamponata con vetri e alluminio, realizzata in aderenza al manufatto principale e adibita a somministrazione. Il provvedimento faceva seguito a precedenti ordinanze di sospensione e demolizione risalenti al 2000, avverso le quali la società aveva proposto ricorsi poi dichiarati estinti per perenzione. La società impugnava altresì la nota con cui l’amministrazione dichiarava inammissibile la SCIA in accertamento di conformità presentata ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 per sanare l’intervento, fondando l’inammissibilità sulla tardività della segnalazione e sull’insanabilità degli abusi realizzati su suolo demaniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità parziale del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alle censure avverso l’ordine di demolizione, essendo stata la struttura spontaneamente rimossa dalla ricorrente. Il Tribunale ha escluso la configurabilità della cessazione della materia del contendere, richiamando il principio per cui tale pronuncia postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, mentre l’improcedibilità consegue all’impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita ambito, non essendo intervenuto alcun provvedimento che abbia riconosciuto la legittimità del manufatto.
Quanto alla SCIA in sanatoria, la Corte ha rilevato la tardività della segnalazione, presentata soltanto il 28 luglio 2025 a fronte di un’inottemperanza all’ordine di demolizione accertata sin dal 2 febbraio 2000. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il Tribunale ha precisato che il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di sanatoria coincide con il periodo previsto dagli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 per l’esecuzione spontanea della demolizione, applicando il medesimo principio all’art. 36-bis in ragione dell’omogeneità del dettato normativo.
Nel merito, il Collegio ha respinto la tesi della sanabilità delle opere realizzate su demanio, richiamando il consolidato orientamento per cui l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 sancisce un principio di radicale insanabilità di tutti gli abusi commessi su aree demaniali, senza contemplare alcuna ipotesi alternativa alla demolizione. La norma, preordinata ad evitare l’indebito utilizzo del bene pubblico, non richiede accertamenti ulteriori oltre la verifica della natura pubblica del suolo e dell’assenza di titolo, rendendo l’ordine di demolizione un atto vincolato che non esige motivazione specifica né considerazione del tempo trascorso.
Infine, il Tribunale ha escluso che le opere potessero beneficiare di sanatoria anche sotto il profilo della loro consistenza, dovendo essere qualificate come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, da valutarsi in una lettura unitaria e non atomistica delle stesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e per il resto respinto, con condanna alle spese della società ricorrente.
Nota della Redazione
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