Cessazione della materia per sopravvenuta esecuzione del giudicato (TAR Calabria n. 352 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, la sopravvenuta adozione di un atto esplicito da parte dell’amministrazione, ancorché tardivo, esaurisce il comando impartito dal giudicato. Il giudice dell’ottemperanza non accerta la spettanza del bene della vita, ma verifica soltanto la conformità dell’attività amministrativa successiva al precetto del giudicato. Poiché il comando si sostanzia nell’obbligo di provvedere espressamente, l’adozione dell’atto esplicito determina la cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato. Residua in capo al ricorrente l’onere di impugnare il nuovo provvedimento di diniego nelle sedi competenti. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale quando l’adempimento sia intervenuto con estremo ritardo e solo a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1762 del 12.10.2021. Con quella pronuncia il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS e dalla Regione Calabria sull’istanza volta a ottenere l’indennità di mobilità in deroga per il periodo compreso tra il 09.03.2013 e il 31.12.2013, ordinando alle amministrazioni di provvedere espressamente entro trenta giorni.

Costituitosi in giudizio, l’INPS dà atto dell’emanazione di un provvedimento di diniego formale in data 14.01.2026 e sostiene, nel merito, l’insussistenza del diritto alla prestazione per intervenuta decadenza sostanziale ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Il ricorrente contesta la prospettazione, rilevando che il giudicato imponeva un obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato, e che il richiamo alle decadenze maturate ante iudicium eluderebbe il giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio di ottemperanza alla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di facere procedimentale prescritto dal titolo. La sentenza n. 1762/2021 non ha accertato la spettanza del bene della vita, ma il solo dovere dell’amministrazione di rompere l’inerzia procedimentale.

Il sindacato del giudice dell’ottemperanza deve dunque limitarsi a verificare la conformità dell’attività amministrativa successiva rispetto al precetto del giudicato e alle obbligazioni che da esso discendono. Nella specie l’INPS ha depositato un provvedimento di segno negativo, motivato dal mancato soddisfacimento del requisito dei dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

Secondo il consolidato orientamento richiamato, l’adozione di qualsiasi atto esplicito da parte dell’amministrazione, in riscontro alla specifica istanza, interrompe l’inerzia e rende alternativamente inammissibile il ricorso avverso il silenzio per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se l’atto interviene nel corso del giudizio. Il privato ha ottenuto il risultato cui mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia e di violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso (TAR Lazio, Roma, sez. III ter, n. 11596 del 11.07.2023).

Il Tribunale ritiene pertanto che la pretesa azionata risulti soddisfatta sotto il profilo del comando impartito dal giudicato, residuando in capo al ricorrente l’onere di impugnare il nuovo diniego nelle sedi competenti. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’oggetto della controversia per l’intervenuta esecuzione del giudicato nelle more del processo.

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’INPS in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto con estremo ritardo e solo a seguito della notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono compensate nei confronti della Regione Calabria, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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