Decadenza autorizzazione sanitaria per superamento del biennio di sospensione (TAR Calabria n. 257 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite massimo di sospensione dell’attività previsto dall’art. 6, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 24/2008 determina la decadenza dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio. La misura ha natura vincolata e ricognitiva, priva di margini di discrezionalità, poiché il titolo autorizzativo è funzionale alla continuità del servizio e alla programmazione sanitaria regionale. L’elenco delle cause di decadenza di cui all’art. 9-bis della legge regionale n. 24/2008 non è tassativo e va letto in combinato disposto con l’art. 6, che fissa un termine oggettivo di ventiquattro mesi per la ripresa del servizio. L’assegnazione di un termine per l’adeguamento tecnico non comporta rinuncia agli effetti della decadenza già maturata.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata dal 2011, operante nel settore dei laboratori di analisi cliniche, comunicava nel febbraio 2023 la sospensione dell’attività per trasferimento in altra sede. L’istanza formale di trasferimento veniva presentata solo nel febbraio 2025. Nel marzo 2025 la competente Commissione dell’ASP, nel corso di una verifica sulla nuova sede, rilevava criticità e assegnava un termine di sessanta giorni per l’adeguamento. La struttura trasmetteva poi una richiesta di proroga di ulteriori quaranta giorni, seguita da una nota con cui dichiarava l’ultimazione dei lavori entro il termine originario, qualificando la richiesta di proroga come errore materiale di una dipendente.

Il dipartimento regionale avviava il procedimento di decadenza e, con decreto dirigenziale dell’agosto 2025, dichiarava la decadenza dell’autorizzazione sanitaria per superamento del limite massimo di sospensione. La società impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, lamentando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, del principio di buona fede e l’insussistenza dei presupposti della decadenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha scrutinato il difetto di legittimazione passiva eccepito dal Commissario ad Acta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e dall’ASP. Poiché l’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato è la Regione Calabria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti delle altre amministrazioni.

Nel merito, il TAR ha individuato la ragione della decadenza nel superamento del termine di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 24/2008, che consente una sospensione massima di due anni, elevabile di un ulteriore anno per motivate esigenze. La struttura aveva sospeso l’attività nel febbraio 2023 e il biennio era spirato infruttuosamente nel febbraio 2025, senza comunicazione della ripresa dell’attività. Il verbale dell’ASP del marzo 2025 documentava il perdurare dell’inoperatività e criticità strutturali non sanate.

Il Collegio ha qualificato la decadenza come misura di natura vincolata e ricognitiva: trascorso il biennio, l’amministrazione è tenuta per legge a dichiararla, per evitare la cristallizzazione di titoli in capo a soggetti non operativi. L’assegnazione del termine di adeguamento, disposta in sede di verifica, aveva ad oggetto esclusivamente l’accertamento dei requisiti della nuova sede e non poteva comportare rinuncia implicita agli effetti della decadenza già maturata, né una remissione in termini rispetto al limite perentorio del biennio.

Il TAR ha poi respinto la tesi secondo cui la decadenza sarebbe fondata su un’ipotesi non contemplata nell’elenco dell’art. 9-bis della legge regionale n. 24/2008. Tale elenco non esaurisce il catalogo delle cause di decadenza e va letto in combinato disposto con l’art. 6, che fissa un limite temporale oggettivo per la ripresa del servizio. La decadenza per superamento del biennio ha natura oggettiva e risponde all’esigenza pubblicistica di garantire che i titoli legati alla programmazione del fabbisogno regionale non rimangano improduttivi sine die.

Quanto alla richiesta di proroga qualificata come errore materiale, il Collegio ha ritenuto la circostanza irrilevante: allo scadere del termine perentorio senza ripresa dell’attività, l’amministrazione era comunque obbligata a dichiarare la decadenza. Il verbale di verifica, nel rilevare le criticità al termine del biennio, era già sufficiente a confermare l’inidoneità della struttura. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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