Circolarizzazione debiti sanitari non incide sui crediti accertati con titolo esecutivo (TAR Campania n. 4149 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la misura straordinaria della circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, prevista dall’art. 16-septies, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, va interpretata restrittivamente e in senso costituzionalmente orientato. Il mancato assolvimento degli oneri procedimentali da essa imposti al creditore può incidere sulle partite debitorie commerciali non ancora giudizialmente accertate, ma non può determinare la non debenza di crediti già cristallizzati in un titolo esecutivo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà. L’eccezione di prescrizione decennale dell’actio iudicati non è fondata, poiché il relativo termine decorre dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Il Fatto
Una società creditrice agisce in qualità di procuratore distrattario davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su cinque decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Napoli tra il 2011 e il 2013, non opposti e muniti di decreto di esecutorietà.
I titoli riguardano crediti per spese legali maturati nei confronti di una azienda sanitaria calabrese, nel frattempo riorganizzata per accorpamento. La società chiede l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna al pagamento, oltre alla penalità di mora. La difesa dell’amministrazione eccepisce la prescrizione decennale e l’applicabilità della circolarizzazione obbligatoria dei debiti sanitari, che avrebbe reso non dovuti i crediti per mancata risposta del fornitore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di prescrizione. Nel caso di decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà, la prescrizione decennale dell’actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato, secondo il principio affermato da Cass. civ. n. 15157/2017. In ogni caso la creditrice ha prodotto gli atti di precetto ex art. 480 c.p.c., qualificabili come atti interruttivi ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., essendo sufficiente l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione di adempimento, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ. n. 13430/2025 e i precedenti ivi citati).
Quanto alla circolarizzazione obbligatoria, il Collegio ricostruisce la disciplina dettata dall’art. 16-septies, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 146/2021, introdotta per fronteggiare la crisi del sistema sanitario calabrese. La procedura non è una mera comunicazione formale, ma una ricognizione amministrativo-contabile funzionale a verificare la corrispondenza tra credito dichiarato e debito iscritto, individuare duplicazioni e poste non dovute e liquidare le sole posizioni riscontrate.
Il Tribunale richiama la Corte cost. n. 168/2021, che aveva rilevato l’inaffidabilità della contabilità sanitaria regionale, e la Corte cost. n. 228 dell’11 novembre 2022, che non ha dichiarato illegittima la lett. b) dell’art. 16-septies, ritenendola coerente con il disegno di riordino, ma ha riguardato la diversa lett. g), sul blocco generalizzato delle azioni esecutive. Il limite temporale dei debiti iscritti fino al 31 dicembre 2020 va interpretato in senso rigoroso, per la natura eccezionale della misura, come affermato dal TAR Calabria n. 641/2026.
La disposizione, tuttavia, va letta in senso costituzionalmente orientato. L’inosservanza degli oneri di circolarizzazione può incidere solo sulle partite commerciali non ancora accertate in sede giudiziale, non sui crediti cristallizzati in un titolo esecutivo giudiziale, la cui debenza è sottratta alla ricognizione contabile. Respinta anche l’eccezione sulla notifica presso sede diversa, poiché l’azienda sanitaria è unico soggetto passivamente legittimato per effetto dell’accorpamento.
Il ricorso è quindi accolto, con condanna al pagamento entro sessanta giorni, nomina del Commissario ad acta in caso di persistente inerzia ed esclusione delle spese degli atti di precetto. È respinta la domanda di penalità di mora, per le ragioni ostative legate all’equilibrio finanziario del servizio sanitario regionale; le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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