Porto d’armi: sindacato sul diniego limitato all’illogicità della valutazione (TAR Calabria n. 181 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto d’armi fondato sulla frequentazione con soggetti controindicati rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, se non ab externo per illogicità o irragionevolezza manifesta. Ai fini del diniego non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, né occorre un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale: è sufficiente che dalla condotta, desunta dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza di perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Rileva, in particolare, il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati all’istante da rapporto di frequentazione. L’art. 11, comma 2, e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 attribuiscono all’autorità un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo di polizia.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto con cui il Questore di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il diniego origina da molteplici controlli di polizia, l’ultimo dei quali risalente al 2024, che hanno collocato l’istante in compagnia di individui gravati da precedenti per reati di varia natura.

Dopo il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale, l’amministrazione ha emanato la determinazione negativa. Il ricorrente la impugna davanti al TAR Calabria deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere, sostenendo la risalenza dei controlli e l’insussistenza dei presupposti del diniego. La difesa erariale resiste per il Ministero dell’Interno e per la Questura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’unica censura e la ritiene infondata. Il provvedimento impugnato non poggia sugli automatismi preclusivi degli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931, che la fattispecie non integra. Il diniego si fonda piuttosto su un giudizio negativo di affidabilità e buona condotta, riconducibile agli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2 del medesimo regio decreto.

Da tali disposizioni il giudice desume che la valutazione sull’affidabilità dell’istante nell’uso delle armi appartiene alla discrezionalità amministrativa, sindacabile solo ab externo, per apprezzamento illogico o irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine sui presupposti che giustificano il rilascio o il mantenimento dei requisiti per il possesso delle armi.

Ne deriva che non è necessario che il comportamento rilevante sia acclarato nella sua rilevanza penale. È sufficiente l’autonoma valutazione dell’amministrazione, orientata a prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica. Il giudizio prognostico può basarsi anche su meri indizi, senza che occorra un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, inclusa quella della stessa Sezione, secondo cui l’affidabilità dell’istante si desume da condotte comunque significative, valutate complessivamente per ricavarne il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità e di abuso del titolo. Assume rilievo ostativo, in particolare, il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati all’istante da un rapporto di frequentazione.

Applicando tali coordinate, il compendio di elementi posto a base del diniego resiste ai rilievi, risultando la valutazione del Questore ragionevole e coerente. Le molteplici verifiche del ricorrente in compagnia di soggetti controindicati escludono la necessità degli approfondimenti istruttori richiesti. La domanda di annullamento è respinta e le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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