Soccorso istruttorio e valutazione tecnica: no ai motivi introdotti con la memoria (TAR Calabria n. 176 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che non costituiscano il mero sviluppo dei motivi già dedotti nel ricorso, ma integrino un ampliamento del thema decidendum, sono inammissibili se articolate per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a., dovendo essere proposte con motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati. L’esercizio del soccorso istruttorio non è sindacabile dal giudice se la relativa questione non è stata ritualmente introdotta nel giudizio. Le valutazioni delle offerte tecniche, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sfuggono al sindacato di legittimità salvo che siano affette da manifesta illogicità, non essendo sufficiente l’indicazione dei criteri di valutazione asseritamente violati. Infine, l’amministrazione non ha l’obbligo di provvedere espressamente sulle istanze di riesame, con la conseguenza che l’inerzia non integra di per sé vizio dell’atto.
Il Fatto
Una società impugna la determina dirigenziale con cui il Comune di Crotone ha aggiudicato la procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia di fossi e canali, in favore di un’altra impresa, la cui offerta è stata giudicata economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente deduce tre ordini di censure: la mancanza, in capo alla controinteressata, del requisito di capacità tecnico-professionale — esecuzione di servizi analoghi per almeno 500.000 euro negli ultimi dieci anni — essendo i lavori documentati pari a soli 234.148,35 euro; l’erronea attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica su alcuni subcriteri; e l’eccesso di potere per la mancata risposta all’istanza di autotutela.
Si costituiscono il Comune di Crotone e la controinteressata, eccependo profili di inammissibilità e contestando nel merito. Respinta l’istanza cautelare, il ricorso è trattato all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare le questioni introdotte dalla ricorrente con la memoria ex art. 73 c.p.a., relative all’uso dell’istituto del soccorso istruttorio, all’attribuzione dei punteggi tecnici e all’omesso rispetto delle garanzie di cui agli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990. Tali censure non costituiscono il mero sviluppo delle doglianze originarie — nel ricorso non vi è alcun cenno al soccorso istruttorio — ma integrano un ampliamento del thema decidendum. Esse avrebbero dovuto formare oggetto di motivi aggiunti, con tempestiva notifica e deposito, non di una semplice memoria processuale. Le nuove questioni non possono quindi essere esaminate.
Ciò premesso, il ricorso è respinto nel merito, con assorbimento delle questioni preliminari di rito. Quanto al requisito di capacità economica, il Tribunale rileva che i servizi analoghi presi in considerazione sono stati documentati sul portale Tuttogare a seguito di soccorso istruttorio, attivato anche per il malfunzionamento del sistema FVOE 2.0. Poiché l’esercizio del soccorso istruttorio non è sindacabile — non essendo stato ritualmente contestato — risulta che l’aggiudicataria ha svolto lavori analoghi per complessivi 822.375,72 euro, integrando così il requisito richiesto.
Sulla valutazione dell’offerta tecnica, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, Sez. V, n. 7458 del 23 settembre 2025 — secondo cui la valutazione della commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo se affetta da manifesta illogicità. La ricorrente si è limitata a indicare alcuni subcriteri il cui punteggio sarebbe errato, senza articolare le ragioni dell’illogicità. Il motivo non è quindi meritevole di accoglimento.
Infine, il Tribunale esclude la fondatezza dell’ultima censura: l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulle istanze di riesame (Cons. Stato, Sez. V, n. 7369 del 18 settembre 2025). In ogni caso, il Comune ha dimostrato di avere esaminato l’istanza, rigettandola con provvedimento motivato che la ricorrente non ha autonomamente impugnato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
Nota della Redazione
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