Silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento della specializzazione in sostegno conseguita all’estero (TAR Lazio n. 13517 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in uno Stato membro, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, è soggetta al termine di conclusione del procedimento di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. L’inerzia serbata dall’amministrazione oltre tale termine, in presenza di un obbligo di provvedere, legittima l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.. Il giudice, nel dichiarare l’illegittimità del silenzio, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine indicato e dispone la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, aveva presentato in data 17.10.2025 istanza di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 al Ministero dell’istruzione e del merito.
Decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit. senza che l’amministrazione avesse adottato un provvedimento conclusivo, l’interessato ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il 28.4.2026, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita in giudizio con comparsa di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il principio per cui i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dalla sua inerzia oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che l’obbligo di provvedere sulla domanda di riconoscimento sussiste in forza dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, il quale dispone che sul riconoscimento l’autorità competente provveda con proprio provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Accertato che il termine anzidetto era infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione emanato alcun provvedimento conclusivo, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di provvedere sull’istanza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a iniziativa di parte della sentenza.
Il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta di parte. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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