Silenzio Prefettura e scioglimento Consiglio per mancata approvazione bilancio riequilibrato (TAR Calabria n. 166 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riequilibrio finanziario degli enti locali disciplinato dal d.lgs. n. 267/2000, la segnalazione ministeriale di inosservanza del termine per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non è idonea, di per sé, a configurare un silenzio inadempimento della Prefettura. Una volta che il Ministero dell’Interno, titolare del potere di adozione del decreto finale ai sensi dell’art. 261 d.lgs. n. 267/2000, abbia richiesto integrazioni istruttorie al Comune, la segnalazione resta superata e la prospettata inerzia prefettizia non può più essere censurata. L’eventuale violazione del termine perentorio di cui all’art. 262 d.lgs. n. 267/2000 si traduce, al più, in un profilo di illegittimità dell’eventuale decreto ministeriale di approvazione, da far valere dinanzi al giudice competente, restando estranea alla giurisdizione sull’inerzia dell’amministrazione prefettizia.

Il Fatto

I ricorrenti, nelle qualità di consiglieri uscenti, consiglieri in carica e cittadini di un Comune, hanno agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Prefetto sull’istanza di scioglimento del Consiglio comunale. L’istanza era stata presentata dopo la segnalazione con cui il Ministero dell’Interno aveva comunicato alla Prefettura l’inosservanza del termine per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, termine fissato dall’art. 262 d.lgs. n. 267/2000.

La vicenda amministrativa era stata complessa: un precedente scioglimento dell’organo per dimissioni del Sindaco, la nomina di un commissario straordinario, la dichiarazione di dissesto, l’insediamento di una commissione straordinaria di liquidazione e, infine, lo svolgimento delle elezioni amministrative con insediamento della nuova Giunta. I ricorrenti hanno chiesto, previa verifica di fondatezza ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., la declaratoria dell’obbligo del Prefetto di avviare lo scioglimento e di nominare un commissario, invocando la perentorietà del termine e la sentenza della Corte costituzionale n. 91/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dal vaglio dei rilievi processuali sollevati dalle difese resistenti, compresa la dubbia sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, risultando il ricorso infondato nel merito.

Argomento decisivo è stata la nota con cui il Ministero dell’Interno, preso atto della delibera comunale di approvazione dell’ipotesi di bilancio, ha richiesto al Comune integrazioni istruttorie. Per il Collegio tale iniziativa ha superato la precedente segnalazione di inosservanza del termine, indirizzata alla Prefettura, e ha quindi superato anche la prospettata inerzia di quest’ultima.

Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che il potere di adozione del decreto finale di approvazione o rigetto spetta al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 261 d.lgs. n. 267/2000, e non alla Prefettura. L’eventuale violazione del termine perentorio può riflettersi, al più, in termini generali, su un ipotetico profilo di illegittimità dell’eventuale decreto ministeriale, la cui cognizione sfugge al giudizio sull’inerzia prefettizia.

Respinto nel merito il ricorso, il Collegio ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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