Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2359 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario rientra tra i provvedimenti per i cui l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione, poiché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta, che non ha diritto a compenso quando sia dirigente della stessa Amministrazione debitrice, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. Il titolo, pubblicato il 19 luglio 2024 e notificato in forma esecutiva il 27 ottobre 2024, è passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 18 dicembre 2025.

Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, il Ministero non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del titolo rimasto inadempiuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, essa rientra nella categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esperimento dell’azione di ottemperanza. La scelta del rimedio è dunque corretta sul piano processuale.

Il TAR verifica poi i presupposti di ammissibilità. Risulta rispettato il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. per la proposizione dell’azione. Quanto al termine per il deposito del ricorso, il Collegio richiama l’art. 87, comma 3, c.p.a., in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d). È inoltre documentata la rituale notificazione al Ministero resistente ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Sussiste pertanto in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il TAR ordina conseguentemente al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., nomina un commissario ad acta nella persona di un dirigente ministeriale, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Il Collegio esclude il compenso per il commissario, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei TAR. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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