Osservazioni al PSC esaminabili solo dopo l’adozione del piano (TAR Calabria n. 164 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni al Piano Strutturale Comunale, ai sensi dell’art. 27, comma 5, lett. c), l.u.r. n. 19/2002, possono essere formulate dai soggetti destinatari di effetti diretti del piano soltanto entro il termine di deposito del P.S.C. adottato dal Consiglio comunale. La fase di presentazione e di esame delle osservazioni si apre dunque dopo l’adozione del piano, con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta a scrutinare istanze presentate in momenti antecedenti. Ne deriva l’infondatezza delle censure di violazione di legge e di eccesso di potere fondate sul mancato esame di osservazioni anticipate, nonché l’insussistenza di una disparità di trattamento rispetto a osservazioni presentate regolarmente.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno in parte ricadente in zona commerciale e in parte in zona agricola, intendeva ottenere l’inserimento dell’area nel nuovo PSC come terreno edificabile, poiché confinante con la strada provinciale e con altri terreni già interessati da edificazione residenziale. A tal fine presentava un’istanza in data 10 luglio 2017, successiva all’approvazione del documento preliminare al PSC avvenuta il 10 maggio 2017.

Con deliberazione n. 3 del 19 febbraio 2021 il Consiglio comunale approvava il PSC. Con successiva deliberazione n. 17 del 9 settembre 2022 dava riscontro alle 122 osservazioni pervenute dopo l’approvazione, accogliendole in parte e respingendole in parte, senza pronunciarsi sull’istanza della ricorrente. Quest’ultima impugnava allora il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 27 l.u.r. n. 19/2002 e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Il percorso argomentativo si concentra sull’interpretazione della disposizione regionale che disciplina la formazione e l’approvazione del PSC.

Secondo il Giudice, l’art. 27, comma 5, l.u.r. n. 19/2002 individua i soggetti legittimati a formulare osservazioni e proposte — tra cui quelli nei cui confronti le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti — ma ne fissa il termine entro la scadenza del deposito del PSC adottato. La sequenza procedimentale colloca quindi l’apertura della fase partecipativa successivamente all’approvazione del piano da parte del Consiglio comunale.

Da qui la conseguenza: l’amministrazione non è tenuta a esaminare osservazioni presentate prima di quella fase. Nel caso concreto l’istanza della ricorrente risale al 10 luglio 2017, dunque in data ampiamente anteriore all’approvazione del PSC. Il primo motivo è pertanto infondato.

Quanto al secondo motivo, la ricorrente lamentava che fossero state accolte osservazioni con presupposti fattuali analoghi ai propri, mentre la sua non era stata scrutinata. Il Collegio esclude la disparità di trattamento e l’irragionevolezza: non può configurarsi alcun confronto tra istanze presentate regolarmente e un’istanza che il Comune non era tenuto a esaminare.

Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio. La decisione conferma una lettura rigorosa della scansione procedimentale dettata dalla legge urbanistica regionale, che ancora la partecipazione al momento del deposito del piano adottato e non a fasi anteriori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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