Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro Comune in dissesto (TAR Calabria n. 174 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione locale ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata con decisione giurisdizionale passata in giudicato e notificata con formula esecutiva, una volta decorso inutilmente il termine di art. 14 del d.l. n. 669/1996. Lo stato di dissesto non esonera l’ente dall’ottemperanza quando il credito trae origine da un incarico conferito dal giudice in data successiva alla dichiarazione di dissesto. Sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a., con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Comune era stato condannato a pagarle una somma di denaro, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il titolo era divenuto definitivo per mancata opposizione ed era stato notificato con formula esecutiva.
La parte evidenziava che, pur versando l’ente in stato di dissesto, il proprio credito derivava da un incarico di C.T.U. conferito dal giudice con provvedimento successivo alla dichiarazione di dissesto. Chiedeva quindi la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’amministrazione è tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria della ricorrente, fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato e notificata con formula esecutiva. Il termine di art. 14 del d.l. n. 669/1996, come convertito, risulta superato.
Il Tribunale rileva che l’ente non ha fornito la prova, su di esso gravante, di avere dato esecuzione integrale al provvedimento. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo del Comune di ottemperare al giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
In caso di inerzia oltre tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il segretario generale di altro Comune, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il compenso del commissario, liquidato con separato decreto su richiesta, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Infine, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Collegio riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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