Concorso pubblico: il difetto del requisito di iscrizione all’albo va impugnato subito (TAR Calabria n. 76 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici le clausole del bando che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla procedura, la cui carenza produce un effetto escludente, devono essere impugnate tempestivamente. Il successivo provvedimento di esclusione del candidato ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa di una lesione già prodotta, con la conseguenza che la sua tardiva impugnazione rende inammissibile la censura volta a contestare la clausola stessa. La previsione del bando che impone l’iscrizione al corrispondente albo professionale è conforme alla disciplina normativa di riferimento e non configura un onere irragionevole, giacché per i candidati provenienti da altro Paese dell’Unione europea opera solo l’equivalenza dell’iscrizione, restando fermo l’obbligo di iscrizione all’albo nazionale prima dell’assunzione in servizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta da una azienda sanitaria provinciale per la copertura di posti di tecnico della prevenzione. Con successivo provvedimento commissariale è stato escluso dalla prova selettiva perché non iscritto all’albo professionale, requisito richiesto dalla lex specialis.
Il candidato ha impugnato l’esclusione davanti al TAR, deducendo di aver conseguito il titolo accademico e svolto il tirocinio e di aver effettuato la preiscrizione all’albo dei tecnici della prevenzione, pur avendo scelto l’iscrizione all’albo degli agrotecnici in ragione dell’equipollenza riconosciuta. Ha censurato l’interpretazione del bando come irragionevole e priva di adeguata motivazione, assumendo che l’iscrizione rilevi solo al momento dell’instaurazione del rapporto lavorativo. L’istanza cautelare è stata respinta e, con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnativa alla graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale della clausola del bando, che richiede espressamente l’iscrizione all’albo professionale per l’esercizio della professione. La previsione è inequivocabile: l’iscrizione al corrispondente albo di uno Stato dell’Unione europea consente la partecipazione, ma resta fermo l’obbligo di iscrizione all’albo italiano prima dell’assunzione in servizio. Il requisito è richiesto a tutti i partecipanti e non ammette equipollenze diverse da quella espressamente contemplata.
Il giudice amministrativo verifica la conformità della clausola alla disciplina normativa di riferimento, ravvisandola nella previsione dell’art. 2 d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. La disposizione del bando risulta pertanto coerente con il quadro normativo e non introduce alcun onere ulteriore rispetto a quello già previsto dalla legge.
Il profilo decisivo è però di natura processuale. La clausola contestata non è stata impugnata tempestivamente, pur avendo un contenuto certamente escludente. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in materia di concorsi pubblici, devono essere immediatamente impugnate le clausole del bando che prescrivono il possesso di requisiti di ammissione o partecipazione, la cui carenza determina un effetto escludente immediato. Il successivo atto di esclusione si configura così come un provvedimento meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta, con la conseguenza che la sua impugnazione tardiva non consente di riaprire il termine per contestare la clausola stessa.
Nel caso di specie il ricorrente aveva sostenuto che l’impugnativa immediata non fosse necessaria, perché la clausola sarebbe stata di struttura ellittica e non direttamente preclusiva della partecipazione. Il Collegio non accoglie questa lettura, valorizzando la portata escludente della previsione così come formulata. Il principio richiamato — da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 17 gennaio 2024, n. 551 — conduce al rigetto del ricorso. Le spese di lite restano compensate, in continuità con la statuizione già adottata per la fase cautelare e non essendovi stata ulteriore difesa dell’amministrazione intimata. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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