Ottemperanza al giudicato e prova dell’adempimento a carico della pubblica amministrazione (TAR Calabria n. 77 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione debitrice ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato ovvero la sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, ivi compresa la natura novativa di un’eventuale transazione. In difetto di tale prova, il ricorso è accolto e l’obbligo di adempimento è dichiarato con l’assegnazione di un termine, decorso il quale si provvede alla nomina del Commissario ad acta. Gli interessi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione. Il rimborso delle spese di registrazione non è riconosciuto quando manca la prova dell’avvenuto pagamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 1459 del 28 novembre 2018, ha condannato la Provincia al pagamento di somme di denaro in favore dei creditori, oltre interessi legali dalla pubblicazione e spese di lite. La decisione, appellata dall’amministrazione, è stata confermata dalla Corte d’Appello ed è passata in giudicato. Entrambi i provvedimenti sono stati notificati alla Provincia.

I creditori hanno rappresentato di avere concluso con la Provincia, prima del ricorso, una transazione sulle modalità di pagamento, con rateizzazione in tre rate. L’amministrazione non ha però corrisposto la prima rata nei termini fissati. I creditori hanno quindi adito il TAR per l’esecuzione del giudicato, chiedendo il pagamento delle somme, degli interessi e delle spese di registrazione. Alla camera di consiglio il difensore ha riferito di pagamenti parziali, ma ha confermato l’inadempimento delle tempistiche transattive. La Provincia, ritualmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria nascente dal titolo giurisdizionale passato in giudicato. Tale obbligo costituisce il presupposto dell’azione di ottemperanza, che presuppone l’accertamento della persistente inesecuzione del comando contenuto nella decisione.

Il punto centrale attiene al riparto dell’onere probatorio. L’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, né di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, né l’eventuale natura novativa della transazione intervenuta. La transazione sulle modalità di pagamento, quindi, non è idonea a estinguere o modificare la pretesa creditoria accertata dal giudice ordinario.

Ne discende la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Quanto agli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione. Non può invece essere riconosciuto il rimborso delle spese di registrazione dei provvedimenti, perché manca la prova del loro avvenuto pagamento.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già pagato. Assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e, in caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, con facoltà di delega, che provvederà su istanza dei ricorrenti entro i successivi novanta giorni. Il compenso del Commissario, liquidato con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate e distratte in favore del procuratore costituito, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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