Il silenzio sull’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato viola l’art. 54 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Lazio n. 14327 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato presentata ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 115/2002 è illegittima. L’obbligo di provvedere sussiste sia a fronte di formale istanza dell’Ordine professionale interessato, sia per l’operatività del meccanismo di aggiornamento periodico che la norma impone, con cadenza triennale, all’Amministrazione, che non può rimanere inerte. L’attività di adeguamento tariffario, pur conservando natura provvedimentale e margini di discrezionalità nel quantum e nel quomodo, è doverosa nell’an. Il rito del silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è esperibile anche nei confronti dell’inerzia riguardante procedimenti officiosi e di natura generale, come quelli aventi ad oggetto atti di programmazione o pianificazione dovuti nell’an ma discrezionali nel quid.
Il Fatto
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova presentava, in data 4 marzo 2025, istanza ex art. 54 del d.P.R. n. 115/2002 al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) rilevato dall’ISTAT. Il ricorrente sosteneva che l’inerzia serbata dalle Amministrazioni sull’istanza fosse illegittima, sia per i principi generali di cui alla legge n. 241/1990 d’ufficio, sia per il tenore letterale della norma impositiva dell’adeguamento. Le Amministrazioni intimate si costituivano eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rilevando la natura discrezionale dell’attività di adeguamento tariffario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, configurando la posizione giuridica soggettiva vantata dall’Ordine ricorrente come interesse legittimo. L’attività richiesta alla P.A., seppur vincolata nei criteri di calcolo, rimane espressione di un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco che va oltre il mero recupero dell’inflazione. Tale conclusione è supportata sia dalla giurisprudenza amministrativa in materia di adeguamento tariffario, sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 2020, che ha chiarito come la lettera dell’art. 54 del Testo Unico non escluda margini discrezionali riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento degli onorari.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, essendo sufficienti alla sussistenza dell’obbligo a provvedere la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine di 90 giorni previsto dall’art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990. L’amministrazione ha il dovere di rispondere alle istanze private con un provvedimento espresso, anche se ritiene la domanda irricevibile o infondata. Inoltre, a prescindere dall’istanza, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere d’ufficio, in quanto la norma “non condiziona più l’adeguamento a una valutazione dell’amministrazione, bensì impone alla stessa di effettuarlo periodicamente”.
Il TAR ha escluso che il rito del silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. incontri preclusioni per l’ambito di attività amministrativa generale, richiamando l’orientamento per cui gli artt. 31 e 117 c.p.a. si riferiscono genericamente alla conclusione del “procedimento amministrativo”, ostacolo insormontabile alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti dell’inerzia nella approvazione di atti amministrativi generali o di natura normativa.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, disponendo che il Ministero della Giustizia e il MEF, di concerto, provvedano entro 120 giorni dalla notifica a rispondere alla domanda, previa acquisizione delle necessarie certificazioni ISTAT, ovvero ad adeguare la misura dei compensi in relazione alla variazione dell’indice FOI verificatasi da agosto 1999 ad agosto 2023. In caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell’ISTAT. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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