Utilizzabilità congiunta esclusa se la cattedra copre il monte ore (TAR Sicilia n. 2335 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di personale docente delle istituzioni AFAM, l’utilizzazione congiunta disciplinata dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 83/2024 presuppone che l’impegno richiesto dall’istituzione utilizzatrice non esaurisca il monte orario annuo del docente. Ove la cattedra da coprire sia a tempo pieno e assorba l’intero monte ore, l’istituto non è ontologicamente ammissibile e l’amministrazione può legittimamente provvedere mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 83/2024. Il frazionamento della cattedra funzionale all’utilizzo congiunto costituisce valutazione discrezionale, sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza, non ravvisabili quando non sia dimostrato il risparmio di spesa, risultando anzi le cattedre di titolarità del docente lasciate scoperte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo di Organo presso un conservatorio siciliano, nell’anno accademico precedente aveva svolto attività didattica in utilizzazione temporanea presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. Per l’anno accademico 2025/2026 chiedeva a quest’ultimo di attivare l’utilizzazione congiunta, dichiarandosi disponibile a ripartire il proprio monte ore tra l’istituto di titolarità e quello di Catania.

Il Conservatorio di Catania, dopo aver definito i criteri di acquisizione delle graduatorie di altri istituti, deliberava invece di acquisire la graduatoria di Organo di un conservatorio calabrese per coprire la cattedra con contratto a tempo determinato, nominando il terzo graduato. Il ricorrente impugnava la delibera davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 5 e 9 del d.P.R. n. 83/2024 e della corrispondente previsione regolamentare d’istituto, che imporrebbero di verificare previamente la praticabilità dell’utilizzo congiunto. L’amministrazione eccepiva il difetto di legittimazione e l’inammissibilità per contraddittorio non integro, sostenendo nel merito la natura a tempo pieno della cattedra.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Il perno della decisione è la lettura dell’art. 5, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 83/2024, che consente alle istituzioni di utilizzare congiuntamente il personale ripartendo l’impegno annuo dell’interessato, senza maggiori oneri per lo Stato. La norma, osserva il TAR, configura una possibilità rimessa alle istituzioni, finalizzata anche a completare il monte orario del docente.

La verifica istruttoria disposta con l’ordinanza n. 56 del 2026 ha però dimostrato, sulla base del prospetto versato dall’amministrazione, che la cattedra di Organo è a tempo pieno e comporta l’impiego dell’intero monte orario del docente. L’impegno richiesto per l’intero anno accademico corrisponde così alle 324 ore annue fissate dall’art. 12 del CCNL richiamato. Da qui la conclusione che l’utilizzo congiunto è ontologicamente inammissibile: esso presuppone una quota di impegno residua che, nella specie, non esiste.

Il TAR respinge la tesi del ricorrente secondo cui l’impegno sarebbe pari a 238 ore, dovendosi escludere le ore dei corsi collettivi in presenza di un solo iscritto. Le 96 ore di corsi collettivi riguardano discipline comprese nel piano di studi, ulteriori rispetto a quelle individuali e da somministrare anche all’unico iscritto: esse concorrono quindi al totale delle 316 ore della cattedra.

Quanto alla possibilità di frazionare la cattedra per rendere praticabile l’utilizzo congiunto, il Collegio la qualifica come scelta discrezionale, sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza, non dedotte e comunque insussistenti. Non risulta provato il risparmio di spesa: il docente copre il proprio monte ore a Messina con materie solo approssimativamente correlate all’Organo e, per l’anno successivo, assumerà altra cattedra. Il suo impiego a Catania lascerebbe quindi scoperte le cattedre di titolarità, azzerando il preteso risparmio. Il ricorso è infondato e va rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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