Servizio civile nazionale equiparato all’universale ai fini della riserva nei concorsi (TAR Lazio n. 251 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile nazionale, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, è equiparabile al servizio civile universale, disciplinato dal d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, ai fini del riconoscimento della riserva di posti nei concorsi pubblici. L’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nel testo previgente alle modifiche del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, va interpretato in senso costituzionalmente orientato al principio di uguaglianza, estendendo la riserva anche a chi ha svolto il servizio civile nazionale. L’intervento normativo del 2025, non recando interpretazione autentica, opera solo per il futuro, ma recepisce nella lettera della norma una lettura estensiva già possibile.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, con il profilo di specialista economico statistico, per le Regioni meridionali e gli enti locali. Nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di aver svolto il servizio civile nazionale, chiedendo il riconoscimento del relativo titolo di riserva.
La graduatoria finale, pubblicata il 30 aprile 2025 per il codice B.2.CAL, non ha incluso il suo nominativo. La ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione della lex specialis e dei principi di par condicio e di buon andamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del rapporto tra i due istituti. Il servizio civile universale è stato introdotto dal d.lgs. n. 40/2017, in attuazione della delega contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106, che ha previsto la sola revisione del servizio civile nazionale, già disciplinato dalla legge n. 64/2001 e dal d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77. Il legislatore delegato, pertanto, non ha sostituito il precedente sistema, ma lo ha riorganizzato, in linea di continuità.
Da questa continuità il Tribunale trae la conseguenza che i due servizi mutuano finalità, criteri e modalità di accreditamento degli enti. Poiché entrambi sono connotati dal requisito della volontarietà — già presente nel servizio civile nazionale per le donne e per gli inabili alla leva — e perseguono i medesimi valori di difesa della Patria con mezzi non militari, non esiste ragione per riconoscere la riserva solo con riguardo a uno di essi.
Il Collegio richiama la sentenza n. 12019/2025 della stessa Sezione, con valore di precedente conforme, e la Cons. Stato, Sez. VII, ord. 3 settembre 2025, n. 3231, che ha ravvisato indici normativi di equiparabilità tra i due titoli. La riforma dell’art. 18, comma 4, ad opera del d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha inserito il riferimento al servizio civile nazionale: la norma non è interpretazione autentica e vale pro futuro, ma recepisce una lettura già praticabile in via costituzionalmente orientata.
Ne segue l’accoglimento del ricorso, con obbligo per le Amministrazioni di rivalutare la posizione della ricorrente tenendo conto del titolo di riserva. Le spese sono compensate, in ragione del carattere controverso della questione, con restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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