Sanzione per omessa demolizione in zona vincolata e rinvio alla disciplina statale (C.G.A.R.S. n. 236 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 consegue alla mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione e non alla realizzazione dell’abuso, rilevando il tempo dell’omessa ottemperanza e non quello di ultimazione delle opere. Il rinvio dinamico operato dalla legge regionale siciliana n. 37 del 1985 alla disciplina statale in materia di abusivismo edilizio comporta l’automatica applicazione in Sicilia delle modifiche statali, sicché la sanzione trova la propria fonte nella norma di legge e non richiede alcun recepimento mediante regolamento comunale. In presenza di abuso edilizio realizzato in zona vincolata, la misura della sanzione è fissata in misura fissa dalla legge, con valutazione della gravità compiuta a monte dal legislatore, senza margini discrezionali in capo all’amministrazione. L’ingiunzione di demolizione ha natura vincolata e dovuta e non richiede motivazione ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, neppure a distanza di lungo tempo dalla commissione dell’abuso. Nel giudizio di appello vige il divieto di ius novorum di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a., con conseguente inammissibilità delle questioni e delle censure proposte per la prima volta in secondo grado.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’ingiunzione di pagamento con cui il Comune gli aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per l’omessa ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione di opere abusive, lamentando la violazione del principio di legalità, il difetto di notifica dell’atto presupposto, l’eccesso di potere per affidamento ingenerato dal lungo decorso del tempo, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione.

Il TAR rigettava il ricorso, rilevando la regolare notifica dell’ordinanza di demolizione, la natura permanente degli illeciti edilizi, la rilevanza del momento dell’accertamento e la doverosità della sanzione nella misura massima prevista per gli abusi in area vincolata. Il ricorrente proponeva appello per la riforma della sentenza, contestando le conclusioni del primo giudice e ribadendo l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa alla notifica dell’ordinanza di demolizione, atto presupposto dell’ingiunzione. Il motivo è inammissibile: in primo grado il ricorrente aveva dedotto l’omessa notifica, mentre solo in appello ha contestato la validità della relata prodotta in giudizio dalla controparte. A fronte della documentazione sopravvenuta, costui avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a. per ampliare il thema decidendum, essendo la dedotta invalidità un motivo nuovo e diverso rispetto all’omessa notifica.

La Corte richiama l’art. 104, comma 1, c.p.a., che vieta nuove domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio in secondo grado, e l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il divieto di ius novorum postula l’immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado. Nel merito, il motivo sarebbe comunque infondato, essendo intellegibili nella relata la data di notifica e l’identità del destinatario; l’eventuale contestazione dell’avvenuta ricezione avrebbe richiesto la querela di falso, mai proposta.

Quanto alla dedotta violazione del principio di irretroattività, il Collegio osserva che la sanzione è stata introdotta dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014 e consegue alla mancata esecuzione dell’ordine di demolizione. L’ordinanza era stata notificata il 28 maggio 2015, con termine di 90 giorni, quando la norma era già in vigore: rileva il tempo dell’omessa ottemperanza, non quello di ultimazione delle opere. Il rinvio dinamico della legge regionale siciliana alla disciplina statale comporta l’automatica applicazione delle modifiche, senza necessità di recepimento regolamentare.

Il motivo sulla proporzionalità è infondato, poiché gli abusi sono stati realizzati in zona vincolata, dove la misura è stabilita in misura fissa dalla legge. La censura sulla data di realizzazione dell’abuso è inammissibile perché non formulata in primo grado, oltre che infondata, essendo la natura abusiva delle opere accertata nell’ordinanza mai impugnata.

Sul difetto di motivazione e sull’affidamento, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, neppure se interviene a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il decorso del tempo non genera affidamento legittimo. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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