Valutazione dei titoli nel concorso dirigenziale e riedizione del potere (TAR Lazio n. 249 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione della graduatoria di un concorso pubblico costituisce un atto ad oggetto plurimo, concettualmente scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari, sicché, quando due graduatorie siano stilate in successione cronologica per il medesimo concorso, il candidato non incorre in alcuna preclusione nel contestare la seconda. La nuova graduatoria adottata a seguito del parziale annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri di valutazione importa riedizione del potere e completa sostituzione della precedente valutazione. Nel merito, i titoli valutabili devono essere attinenti e pertinenti all’attività istituzionale dell’Amministrazione procedente: non è computabile un corso di formazione vertente su materia estranea all’attività impositiva dell’Agenzia, né è sindacabile la scelta della Commissione di premiare solo gli incarichi di direzione, consulenza e ricerca.

Il Fatto

Il bando di concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia prevedeva una selezione senza prova scritta, articolata nella valutazione dei titoli e nella prova orale. Dopo un primo contenzioso che aveva condotto all’annullamento parziale del bando, la procedura è ripresa e si è conclusa con l’approvazione di una prima graduatoria.

Tale graduatoria è stata poi annullata dal giudice amministrativo nella parte relativa all’attribuzione del punteggio per titoli, con caducazione del prodromico verbale della Commissione. Per dare esecuzione alle pronunce, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione, che ha rideterminato i criteri e rieditato la valutazione, approvando una nuova graduatoria. La ricorrente, originariamente vincitrice e divenuta dirigente, è stata collocata in posizione non utile, con cessazione del rapporto dirigenziale e ricostituzione del rapporto con inquadramento da funzionario. Ha quindi impugnato la nuova graduatoria e le successive rettifiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della ricevibilità dell’impugnazione. Richiamando proprie precedenti pronunce relative alla medesima procedura, il TAR osserva che l’approvazione della graduatoria di un concorso non è un atto generale unico e indivisibile, ma un atto ad oggetto plurimo, scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari. Ne deriva che, in presenza di due graduatorie in successione cronologica, il candidato non incontra preclusioni nel contestare la seconda.

Sul piano dell’interesse, il Tribunale rileva che l’attuale collocazione in graduatoria ha privato la ricorrente della qualifica dirigenziale già acquisita, ciò che radica l’interesse alla decisione nel merito.

Nel merito, la prima doglianza concerne la mancata attribuzione di punteggio al corso per esperti in contabilità pubblica frequentato presso una scuola di direzione aziendale. Il TAR richiama l’art. 7 del bando, che attribuiva punteggio ai titoli accademici e di studio, e il verbale n. 2 della Commissione, che esigeva titoli attinenti e pertinenti all’attività dell’Agenzia. Il diploma concerneva la contabilità di enti locali, Ipab e strutture sanitarie: materia estranea all’attività impositiva dell’Agenzia delle Entrate, atteso che gli enti richiamati non hanno potestà impositiva tributaria.

Quanto all’attività di intelligence svolta in ambito d’ufficio, il Collegio si uniforma alla giurisprudenza d’appello (Cons. Stato, sez. VII, n. 5706 del 2024), secondo cui la Commissione ha ritenuto di premiare solo gli incarichi di direzione e gestione degli uffici, di consulenza e di studio e ricerca. Le censure sono pertanto infondate.

Il ricorso e i motivi aggiunti vengono respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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