Concessione demaniale marittima e accesso al mare: legittimazione del concessionario (TAR Lazio n. 2716 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un’area demaniale marittima è legittimato e ha interesse a impugnare gli atti amministrativi che incidano sulle facoltà derivanti dalla concessione, ma l’ampiezza dell’area assentita si ricostruisce esclusivamente dall’atto di concessione e dagli elaborati planimetrici allegati, non essendo ammissibili ampliamenti per facta concludentia o desumibili dal mero silenzio dell’amministrazione. Ove pertanto l’atto gravato incida su un’area diversa da quella concessa — come un camminamento aperto al libero transito — la posizione del concessionario non è lesa e il ricorso è infondato nel merito. Le censure estranee alla situazione giuridica dedotta sono invece inammissibili per difetto di legittimazione e di interesse, non essendo il ricorrente titolare di una posizione differenziata rispetto agli interessi fatti valere.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di una concessione di area demaniale marittima asservita a un complesso turistico-balneare, ha impugnato il nulla osta ai fini demaniali rilasciato dal Comune per il solo transito necessario al raggiungimento dello specchio acqueo, oltre all’autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004 e alla c.i.l.a. presentata dalla controinteressata per l’installazione di una scala lignea autoportante a servizio di un castello.

Ad avviso della ricorrente, la scala e il conseguente ingombro per il passaggio sarebbero insorti sull’area già data in concessione, con conseguente illegittimità degli atti per violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. La controversia è giunta al giudizio amministrativo dopo la rinuncia alla domanda cautelare e si è svolta con costituzione del Comune e della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha individuato la questione centrale nella verifica della legittimazione e dell’interesse della ricorrente, muovendo dall’assunto su cui l’intera impugnativa si fondava: l’incidenza degli atti gravati sull’area concessa. Il TAR ha esaminato l’atto di concessione, che assentiva esclusivamente un’area adibita a arenile per la posa di attrezzature balneari, e l’elaborato planimetrico allegato, dal quale emerge che lo spazio contrassegnato come “transito”, interposto tra l’albergo e l’area demaniale concessa, resta escluso dalla concessione.

Da qui la conclusione che la scala lignea e l’ingombro per il passaggio insistono su un camminamento aperto al libero transito e non sull’area concessa. Il materiale fotografico versato in atti ha confermato l’autonoma consistenza strutturale del camminamento rispetto al resto.

Il Collegio ha poi respinto gli argomenti della ricorrente. La circostanza che il nulla osta fosse stato indirizzato anche alla società è stata qualificata come espressione della collaborazione procedimentale di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, ossia comunicazione di un’informazione di interesse del privato, e non come riconoscimento di una titolarità incisa. Quanto alle comunicazioni ex art. 16 reg. Regione Lazio n. 19/2016, il TAR ha ribadito che l’area assentita si ricostruisce sulla base dell’atto di concessione e non è suscettibile di ampliamenti per facta concludentia, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 8862 del 2024. Il silenzio dell’amministrazione, del resto, non consente di ricostruire univocamente una volontà implicita.

Su queste basi il primo, il secondo, il quarto e in parte il sesto motivo sono stati dichiarati infondati, perché ancorati all’assunto dell’incidenza sull’area concessa. Le restanti censure — relative agli altri accessi al mare, alle vicende del titolo edilizio e ai profili dell’autorizzazione paesaggistica estranei alla posizione della ricorrente — sono state dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione e interesse, oltre che, in ogni caso, infondate. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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